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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35044/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l\'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per 5 ipotesi di riciclaggio connesso a truffe informatiche. Tre motivi: 1) censura di incompetenza per territorio e errata applicazione delle norme (art. 648-bis c.p., art.12 e art.16 c.p.p.), basata sull\'asserita concorso di Gino Rasola anche nel capo 7; 2) censura di errata qualificazione giuridica del fatto (sostegno che si tratterebbe di ricettazione e non di riciclaggio, perché non ci sarebbe occultamento dopo il bonifico sul conto dell\'imputato); 3) carenza delle esigenze cautelari per occasionalità delle condotte, inattualità e assenza di pericolo di reiterazione, con riferimento all\'incensuratezza e al fatto che l\'indagato ha trovato lavoro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo i motivi in gran parte manifestamente infondati o generici. Sul primo motivo ha rilevato che la premessa difensiva (che il capo 7 fosse contestato anche a Rasola) era erronea e quindi la censura di incompetenza per territorio infondata. Sul secondo motivo ha ritenuto che la condotta descritta (uso del conto di terzi per il trasferimento dei proventi provenienti da truffe) integri riciclaggio laddove serva ad ostacolare l\'identificazione della provenienza delittuosa e della destinazione finale delle somme; il motivo è stato considerato ripetitivo e generico rispetto alla motivazione del giudice di merito. Sul terzo motivo ha confermato che la molteplicità (26 episodi), gli importi rilevanti e la contiguità ad ambienti criminali dimostrano non occasionalità e concreto pericolo di reiterazione; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può rivedere in fatto le valutazioni prognostiche del giudice di merito se non per errore di diritto o manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    La Corte ha ritenuto che integra riciclaggio la condotta di chi mette a disposizione il proprio conto per ostacolare l\'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, anche se non ha concorso nel reato presupposto.

  • art. 12 c.p.p. (competenza territoriale)

    Richiamata dalla difesa in relazione alla regola di attrazione della competenza; la Corte ha però escluso l\'errore perché la premessa circa il concorso di altro indagato nel capo 7 era erronea.

  • art. 16 c.p.p.

    Citato dalla difesa nell\'ambito della questione sulla competenza; la Corte non ha ritenuto fondata la censura processuale basata su una premessa fattuale inesatta.

  • art. 23 co. 8 d.l. 137/2020

    Norma richiamata nella fase di decisione del ricorso (richiamo procedurale), senza che la Corte ne deducesse particolari effetti sostanziali diversi da quelli applicati.

  • art. 274 c.p.p., comma primo, lett. c (esigenze cautelari)

    La Corte ha confermato che il concreto pericolo di reiterazione può desumersi dalla molteplicità e dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo; tali elementi legittimano la misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell\'inammissibilità)

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e, ravvisando colpa sulla determinazione dell\'inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale, va verificato se il medesimo episodio sia contestato in concorso a più indagati; una premessa fattuale erronea sulla concorrenza può rendere infondata la censura di incompetenza.
  • La distinzione tra ricettazione e riciclaggio dipende dall\'elemento finalistico: se l\'uso di un conto corrente altrui o di operazioni intermedie è funzionale a nascondere l\'origine o la destinazione del denaro, la condotta può configurare riciclaggio anche in assenza di sofisticate operazioni di occultamento.
  • In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione ha un sindacato limitato: può valutare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non una rinnovata valutazione dei fatti.
  • La molteplicità di episodi, gli importi rilevanti e la contiguità ad ambienti criminali sono elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione e, quindi, l\'esigenza cautelare, anche se le condotte sono antecedenti nel tempo o l\'indagato è incensurato.
  • Motivi ripetitivi o che non confutano specificamente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione; il ricorso deve svolgere una critica argomentata e specifica delle ragioni del provvedimento impugnato.

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