Cassazione Penale, Sentenza n. 5406/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del giudice di rinvio (Corte d'Appello di Catanzaro in sede di rinvio) che aveva assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90). Il ricorso denunciava, in sintesi: omissione di rinnovazione istruttoria e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 627 c.p.p. in relazione alla mancata escussione dei collaboratori SOLFERINO e ACRI; errata valutazione o mancata verifica dei "reati fine" e della loro rilevanza come elementi indiziari di partecipazione associativa (anche se prescritti); insufficiente motivazione e mancato esame dei rapporti tra imputati e i vertici dell'organizzazione (es. GRAZIANO, CARBONE), che avrebbero potuto collegare i singoli episodi a una struttura associativa stabile.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto in larga parte il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia omesso un necessario e completo riesame del compendio probatorio richiestogli dalla sentenza di annullamento (mancata adeguata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, mancata istruttoria integrativa richiesta e carenza motivazionale sulla valutazione dei reati fine e dei rapporti tra soggetti). In conseguenza di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con riguardo a più posizioni: specificamente ha disposto l'annullamento con riferimento ai fratelli POMETTI e a TOCCI (per omessa rinnovazione istruttoria), nonché per la posizione di VALLONEARANCI e per le posizioni di ALOISI e SANTORO (per omessa e insufficiente valutazione dei reati fine e dei rapporti con i vertici del sodalizio). Il provvedimento è stato rinviato per un nuovo esame nei limiti indicati dalla Corte regolatrice (ossia per un nuovo giudizio valutativo e, se del caso, per acquisizione di prove ritenute rilevanti).
Norme richiamate
DPR 309/90 art.74
Norma che perseguisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato che la prova della partecipazione all'associazione può essere desunta anche dalla partecipazione ai reati "fine" e dai rapporti stabili tra soggetti, purché valutati e motivati adeguatamente
cod. proc. pen. art.627
Disciplina il giudizio di rinvio dopo annullamento: la Corte ha ribadito l'obbligo del giudice del rinvio di compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio e di rinnovare l'istruttoria su istanza delle parti nei limiti previsti, e di fornire motivazioni adeguate
cod. proc. pen. art.521
Norma sul mutamento di qualificazione del fatto; richiamata nella doglianza relativa alla diversa qualificazione degli episodi e alla necessità di verificare che eventuali riqualificazioni non ledano il diritto di difesa
cod. pen. art.597
Norma relativa alla calunnia (richiamata insieme all'art.521 nella doglianza), utilizzata per contestare la corretta valutazione e qualificazione delle condotte contestate
DPR 309/90 art.73
Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti; il giudice ha considerato la rilevanza dei singoli episodi di cessione (reati fine) come elementi di riscontro per la partecipazione associativa, purché adeguatamente valutati
cod. proc. pen. art.603 (e comma 3-bis)
Regole su rinnovazione dell'istruttoria e assunzione di prove in sede di appello/rito di rinvio; la sentenza sottolinea che non esiste un obbligo automatico di rinnovazione d'ufficio, ma che l'art.627 consente alle parti di richiederla e il giudice del rinvio deve valutarne la pertinenza
cod. proc. pen. art.129 comma 1
Norma sulla prescrizione; la Corte ha ricordato che anche reati dichiarati prescritti possono comunque essere utili come elementi indiziari da valutare ai fini dell'accertamento della partecipazione associativa
cod. proc. pen. art.627 commi 2 e 3
Specificazione delle facoltà e dei limiti del giudice del rinvio: la Corte ha richiamato l'onere di conformarsi al dictum della Cassazione, operando una rinnovata valutazione nei limiti indicati e motivando adeguatamente le proprie determinazioni
Massime di principio
- Dopo un annullamento per vizio motivazionale il giudice del rinvio è obbligato a un nuovo, completo esame del materiale probatorio e deve motivare in modo espresso e non formale ogni scelta valutativa; non può limitarsi ad adottare pedissequamente le conclusioni della sentenza rescissoria né evitarne il supplemento istruttorio richiesto
- Quando la decisione di merito si fonda in modo determinante su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tali dichiarazioni devono essere specifiche e, se ritenute generiche dal giudice di legittimità, il giudice del rinvio deve disporre la loro integrazione o spiegare perché siano comunque sufficienti; l'irrigidimento della motivazione è necessario per evitare contraddizioni
- I reati "fine" anche se dichiarati estinti per prescrizione possono conservare rilevanza probatoria come indizi della partecipazione a un'associazione: il giudice deve valutare e motivare il loro grado di incisività nel quadro probatorio complessivo
- La mera constatazione di singole cessioni o di contatti sporadici non esclude automaticamente la partecipazione associativa; occorre verificare se esista un elemento unificante (rapporti stabili, ruolo organizzativo, canali di collegamento) e motivare puntualmente l'esito della valutazione
- Le richieste istruttorie avanzate dalle parti ai sensi dell'art.627 c.p.p. devono essere valutate con riferimento alla pertinenza rispetto al "devolutum" rescissorio; il rifiuto deve essere motivato in modo non apparente e non contraddittorio
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