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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23578/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere dall'INPS, Fondo di garanzia, il pagamento dell'ultima mensilità non corrisposta dal datore di lavoro in stato di insolvenza. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che la mensilità richiesta fosse fuori dal periodo tutelato dal Fondo, perché il ricorso giudiziale era stato proposto oltre un anno dopo la maturazione della retribuzione. La ricorrente ha censurato tale impostazione deducendo violazione dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 410, 410-bis e 412-bis c.p.c. e degli artt. 2964 e ss. c.c., sostenendo che il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione provinciale del lavoro, fase necessaria per introdurre il giudizio, dovesse valere ai fini del computo del termine annuale e avesse efficacia interruttiva della prescrizione e sospensiva della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo di garanzia INPS copre gli ultimi tre mesi di retribuzione purché rientranti nel periodo di dodici mesi da computarsi a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, quando a esso segua la domanda giudiziale del lavoratore. Ha quindi affermato che, essendo il tentativo di conciliazione una necessaria condizione di procedibilità e una attività obbligata per il lavoratore, la sua durata non può essere posta a carico del lavoratore stesso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Richiamato come norma che disciplina la tutela del lavoratore rispetto all'intervento del Fondo di garanzia; la Corte lo interpreta in coordinamento con la disciplina processuale del tentativo obbligatorio di conciliazione e con il periodo di copertura annuale.

  • art. 410 c.p.c.

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione è qualificato come condizione di procedibilità del successivo giudizio e come attività necessaria per il lavoratore che intenda ottenere tutela giudiziaria e precostituire il titolo esecutivo verso il Fondo.

  • art. 410-bis c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli del rito del lavoro per fondare la rilevanza processuale del tentativo di conciliazione nella fattispecie.

  • art. 412-bis c.p.c.

    Richiamato come parte del sistema processuale che rende necessario il previo esperimento della conciliazione e impedisce di far gravare sul lavoratore il tempo impiegato per tale fase.

  • art. 2964 c.c. e seguenti

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'effetto sospensivo/interruttivo della procedura conciliativa sui termini; la Corte valorizza la disciplina in funzione della tutela del lavoratore, non ponendo a suo carico il tempo della condizione di procedibilità.

  • art. 24 Cost.

    Usato come parametro per evidenziare che la conciliazione obbligatoria costituiva una deroga al diritto di agire in giudizio, sicché la sua durata non poteva pregiudicare il lavoratore.

  • legge 29 maggio 1982, n. 297

    Indicata come fonte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, destinatario della domanda di pagamento delle retribuzioni insolute.

Massime di principio

  • Nel regime del Fondo di garanzia per i crediti retributivi del lavoratore insolvente, il periodo di copertura dei dodici mesi va computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, se a questo segua la domanda giudiziale.
  • Quando il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio, la durata di tale fase non può essere imputata al lavoratore né pregiudicarne la tutela nei confronti del Fondo di garanzia.
  • Ai fini dell'accesso alla tutela del Fondo, rilevano gli atti processuali idonei ad avviare o preordinare il giudizio; non è corretto escludere la rilevanza del tentativo di conciliazione solo perché precedente alla domanda giudiziale.
  • La verifica del limite temporale di tutela deve essere effettuata tenendo conto della necessaria sequenza procedimentale imposta dalla legge, così da non trasformare un onere processuale in una decurtazione sostanziale della protezione del credito retributivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpiugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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