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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22427/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge che il procedimento riguarda il delitto di ricettazione. Il primo motivo denunciava, in modo generico, la violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p., senza però chiarire in cosa sarebbe consistita la dedotta violazione. Lo stesso primo motivo, insieme al secondo, mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delle testimonianze e una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta nei gradi di merito. Il terzo motivo riguardava la prescrizione e sosteneva, implicitamente, una diversa valutazione del termine estintivo, ma è stato ritenuto manifestamente infondato perché, in presenza di recidiva, la ricettazione si prescrive in sedici anni, al netto delle sospensioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità della denuncia di violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.; ha escluso che primo e secondo motivo potessero essere accolti perché sollecitavano una rivalutazione del compendio testimoniale e una diversa ricostruzione del fatto, attività precluse al giudice di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché manifestamente infondato, affermando che, con la recidiva ritenuta e applicata, la ricettazione si prescrive in sedici anni, salvo sospensioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.p.

    La deduzione della sua violazione è stata ritenuta generica e non specificamente illustrata, quindi inammissibile come motivo di ricorso.

  • art. 63 c.p.p.

    La deduzione della sua violazione è stata ritenuta generica e non specificamente illustrata, quindi inammissibile come motivo di ricorso.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    La censura sulla valutazione degli indizi è deducibile in cassazione solo come vizio di motivazione, nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, e non come autonoma violazione di legge o nullità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito usare le lett. b) o c) per contestare la valutazione degli indizi; tale censura è proponibile solo nei ristretti limiti della lett. e).

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione della ricettazione, tenendo conto della recidiva.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per il computo degli effetti della recidiva sul termine prescrizionale, che porta a un termine di sedici anni per la ricettazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito dedurre in modo generico la violazione di norme processuali senza indicare concretamente quale sia stato l'errore compiuto dal giudice di merito e in che cosa esso si sia tradotto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle testimonianze o una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella accolta nei gradi di merito.
  • La critica alla valutazione delle prove e degli indizi non integra di regola una violazione di legge, ma può essere veicolata soltanto come vizio di motivazione, e nei limiti in cui il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata o dagli atti specificamente indicati.
  • In presenza di recidiva ritualmente ritenuta e applicata, il termine di prescrizione del reato deve essere determinato tenendo conto dell'aumento/estensione previsto dalle norme sul computo della prescrizione; la censura che non si confronti con tale assetto è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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