Cassazione Civile, Ordinanza n. 15270/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società immobiliare aveva acquistato da una società produttrice/venditrice due partite di calcestruzzo, poi impiegate da un'impresa incaricata per realizzare la pavimentazione di un terrazzo di copertura. A seguito della comparsa di crepe, cavillature e fessurazioni, l'acquirente aveva convenuto in giudizio sia l'appaltatrice sia la venditrice, chiedendo l'accertamento delle rispettive responsabilità e il risarcimento dei danni, oltre alla restituzione di somme versate. Il Tribunale aveva ritenuto difettoso il materiale e aveva condannato le convenute, accogliendo anche la domanda riconvenzionale della venditrice per il prezzo. In appello, la venditrice aveva sostenuto che il calcestruzzo fosse di buona qualità e che fosse stata l'acquirente a indicarne la tipologia, mentre l'acquirente aveva contestato la quantificazione del danno e l'accoglimento della riconvenzionale. La Corte d'appello aveva accolto il gravame della venditrice, escludendo la sua responsabilità per inadempimento della vendita, ritenendo provata solo l'inidoneità del prodotto all'uso, ma non che la scelta della tipologia fosse stata demandata al venditore o che questi avesse assunto un obbligo di verifica dell'idoneità allo specifico impiego. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: erronea valutazione della CTU e della lettera del 14 maggio 2008; violazione dell'art. 1490 c.c. in tema di responsabilità del venditore; errata valutazione delle testimonianze e del criterio comparativo tra deposizioni divergenti; omesso esame di un documento di offerta che, secondo la ricorrente, non conteneva indicazioni provenienti da essa circa le caratteristiche del calcestruzzo. La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma ha accolto il secondo motivo, osservando che il giudice di merito, in presenza di testimonianze contrastanti su un fatto decisivo, non può limitarsi a reputarle tutte inutilizzabili: deve confrontarle, valutarne attendibilità e spiegare perché ne privilegi una o le escluda. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e rinviando la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso la responsabilità della venditrice per inadempimento del contratto di vendita, è stata quindi annullata perché il giudice di merito aveva erroneamente trattato come inutilizzabili, solo perché contrastanti, le prove testimoniali decisive sul punto della scelta del calcestruzzo e dell'eventuale indicazione proveniente dalla venditrice. Restano assorbiti gli altri motivi, relativi alla valutazione della CTU, della missiva del 14 maggio 2008 e dell'offerta di vendita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Consente la censura per omesso esame o vizio motivazionale su fatti decisivi, ma non autorizza un nuovo giudizio di merito; nel caso concreto la censura è stata esaminata solo nei limiti in cui denunciava un errore di valutazione della prova decisiva.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato per la denuncia di violazione di legge relativa all'errata applicazione dei criteri di valutazione delle prove testimoniali contrastanti.
La Corte ricorda che il giudice è libero di valutare le prove e di scegliere quelle ritenute più attendibili, ma deve comunque confrontare le deposizioni contrastanti e motivare la scelta, non potendo dichiararle tutte inutilizzabili solo perché divergenti.
È evocato come norma sulla responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta; la questione verteva sull'inidoneità del calcestruzzo all'uso e sull'eventuale rilevanza della scelta della tipologia da parte del venditore o dell'acquirente.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla diligenza nell'adempimento e nella selezione del bene fornito; la Cassazione non entra nel merito della corretta applicazione perché il punto resta assorbito.
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere la prova del fatto costitutivo del credito risarcitorio da inadempimento; la Cassazione non lo esamina nel merito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende da deposizioni testimoniali tra loro divergenti, il giudice di merito deve confrontare analiticamente le prove, valutarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi e spiegare perché ritenga più attendibile una deposizione rispetto all'altra o perché escluda la credibilità di entrambe.
- Non è consentito considerare inutilizzabili tutte le testimonianze solo perché reciprocamente contrastanti: il contrasto probatorio impone una scelta motivata, non un azzeramento delle prove.
- In sede di legittimità è censurabile l'errore di diritto che consista nell'omessa applicazione del corretto metodo di valutazione delle prove, mentre non è ammissibile una mera richiesta di nuova rivalutazione del merito.
- Nei giudizi relativi alla responsabilità del venditore per vizi o inidoneità del bene, resta decisiva l'individuazione di chi abbia scelto la tipologia del prodotto e se il venditore abbia assunto una specifica valutazione di idoneità per l'uso concreto; tuttavia, tale accertamento deve poggiare su una motivazione che tenga conto di tutte le prove rilevanti.
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