Cassazione Penale, Ordinanza n. 10169/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse motivato correttamente sulla pena. La Cassazione ha però rilevato che la motivazione di merito era congrua e logica, perché aveva valorizzato i criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare i numerosi precedenti penali dell'imputato, già considerati dal primo giudice, e la gravità dei fatti. La censura è stata ritenuta generica, meramente assertiva e diretta in sostanza a ottenere una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. La deduzione relativa a un danno solo "potenziale" per la persona offesa non è stata ritenuta decisiva, poiché nella sentenza impugnata il riferimento al danno discendeva dal recupero dei beni da parte della polizia giudiziaria.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la determinazione discrezionale della pena, con valorizzazione dei precedenti penali e della gravità del fatto
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
base normativa per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nell'inammissibilità
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
citata a supporto della condanna alla Cassa delle ammende in presenza di colpa per l'inammissibilità
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02
citata per il principio sulla congrua motivazione del trattamento sanzionatorio fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01
citata per il medesimo principio in tema di motivazione della pena
Massime di principio
- In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dia conto in modo congruo e логico degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale.
- La censura di legittimità sulla pena è inammissibile se si risolve in una critica generica o meramente assertiva della motivazione e tende, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La presenza di precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto sono elementi legittimamente valorizzabili ai fini della commisurazione della pena.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile per colpa del ricorrente, oltre alle spese processuali può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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