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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4402/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore rifiuti)

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi emessi dalla società ricorrente per il pagamento della TIA relativa agli anni 2006-2009, per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani originati da un complesso industriale sito nel Comune di Latina; gli avvisi applicavano anche una sanzione del 100%. La contribuente aveva contestato, tra l’altro, la legittimità della delibera comunale n. 44 del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA, la decadenza del potere impositivo per il 2006 e le sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato la decadenza per il 2006 e annullato le sanzioni per il 2007-2009. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4779/2016 depositata il 21 luglio 2016, aveva respinto l’appello principale della società di gestione, confermando tali statuizioni; la contribuente aveva rinunciato in appello all’impugnazione incidentale relativa all’illegittimità della delibera n. 44/2006, mentre la CTR non aveva deciso sulle ulteriori questioni dell’appello incidentale non rinunciate. La società di gestione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) carenza assoluta di motivazione della sentenza regionale e violazione delle norme del regolamento comunale TIA e dei criteri interpretativi, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l’occupazione potesse presumersi dall’inizio dell’anno e che ciò non incidesse sul dies a quo del potere accertativo; 2) omessa motivazione su un fatto presupposto, violazione dell’art. 115 c.p.c. e abuso del diritto, assumendo che per il 2006 la contribuente non avesse contestato la debenza del tributo, ma solo profili formali; 3) errata applicazione del termine quinquennale di decadenza anziché di quello decennale e individuazione non corretta della decorrenza, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto coincidere con la scadenza del versamento; 4) omessa motivazione, violazione della gerarchia delle fonti e erronea qualificazione delle sanzioni, sostenendo l’applicabilità della sanzione tributaria prevista per l’infedele dichiarazione anziché di quella stabilita per le violazioni dei regolamenti locali. La contribuente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il plico era stato consegnato il 23 febbraio 2017, oltre il termine del 21 febbraio 2017, benché la ricorrente lo avesse affidato all’ufficio postale il 21 febbraio.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: ai fini della tempestività dell’impugnazione, la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; nel caso concreto la spedizione risultava effettuata entro il termine. Ha quindi rilevato d’ufficio, quale questione pregiudiziale e assorbente, la legittimità della delibera comunale n. 44 del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA, benché la contribuente avesse rinunciato in appello al relativo motivo incidentale. Il giudice tributario può disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo presupposto, purché esso sia stato investito dai motivi di impugnazione del contribuente riferiti all’atto impositivo e non vi sia un giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità. La Corte ha ritenuto illegittima la delibera: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, era stata soppressa la TIA 1; in attesa dei provvedimenti attuativi della nuova tariffa, i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti, ma non introdurre ex novo la TIA 1. Poiché la delibera di Latina era stata adottata il 30 maggio 2006, essa non poteva istituire validamente la tariffa ed è stata disapplicata ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le censure della società ricorrente relative alla decadenza e alle sanzioni non sono state esaminate autonomamente, risultando assorbite dalla disapplicazione della delibera istitutiva della pretesa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per le obiettive incertezze normative e giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1

    In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso.

    La tempestività della notificazione per il notificante si determina con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; il timbro con i dati identificativi costituisce prova della consegna, salvo contestazione della sua veridicità, poiché le risultanze del registro cronologico fanno fede fino a querela di falso.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E

    Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione è espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, e dettato nell’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi.

    Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo che costituisce presupposto dell’imposizione quando ne accerti l’illegittimità, affinché in giudizio siano applicati soltanto atti legittimi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    Quindi, il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere -dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera.

    La delibera comunale presupposta all’atto impositivo può e deve essere disapplicata anche d’ufficio se illegittima, purché la sua legittimità sia stata investita dai motivi relativi all’atto impositivo; il limite è costituito dall’eventuale giudicato amministrativo di legittimità.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 1 e 5

    La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, – secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

    Il regime transitorio previsto per il passaggio alla TIA 1 manteneva in vigore la disciplina TARSU fino alla sua cessazione secondo i termini previsti, ma tale regime non autorizzava l’adozione di nuove delibere istitutive dopo la soppressione legislativa della TIA 1.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i)).

    Il regime transitorio della TIA 1 è cessato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, il 29 aprile 2006; le clausole di salvaguardia hanno conservato soltanto le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i)).

    Dal 29 aprile 2006 la TIA 1 è soppressa. In attesa della disciplina attuativa della nuova tariffa, continuano ad applicarsi soltanto le discipline regolamentari già vigenti, non potendo essere istituite ex novo tariffe TIA 1.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i)).

    La clausola di continuità normativa conserva i provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22/1997 già adottati fino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti del nuovo codice ambientale; non consente l’adozione successiva di nuovi atti istitutivi della TIA 1.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il potere-dovere di disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo presupposto dell’imposizione può essere esercitato quando l’atto sia stato investito dai motivi di impugnazione riferiti alla pretesa tributaria; il limite è l’esistenza di un giudicato amministrativo che ne abbia dichiarato la legittimità.
  • Dopo l’entrata in vigore, il 29 aprile 2006, del D.Lgs. n. 152/2006, la soppressione della TIA 1 non consentiva ai Comuni che non l’avessero già adottata di introdurla mediante una nuova delibera: in attesa della disciplina attuativa della nuova tariffa, potevano continuare ad applicarsi soltanto i regolamenti e i provvedimenti attuativi già vigenti.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione notificata tramite ufficiale giudiziario, per il notificante rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; il timbro apposto sull’atto può provarla, salvo contestazione della conformità al vero, e le risultanze del registro cronologico fanno fede fino a querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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