Cassazione Penale, Sentenza n. 07356/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava (i) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (ii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iii) il diniego, espresso con ordinanza ex art. 545-bis c.p.p., di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive (anche pecuniaria). I fatti riguardano un allontanamento dagli arresti domiciliari per alcuni minuti per un incontro su strada, contestato quale reato di evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ritenuti valutazioni di merito non manifestamente illogiche): la causa di non punibilità per tenuità poteva in astratto applicarsi al reato di evasione, ma la Corte di appello ha motivato in concreto la sua esclusione dando rilievo al «disinteresse» dell'imputato a rispettare la misura cautelare; analogamente il diniego delle attenuanti generiche è risultato sufficientemente motivato soprattutto alla luce di precedenti penali. Il terzo motivo è stato invece accolto: la motivazione del diniego di applicazione di pene sostitutive è viziata perché non ha dato una valutazione concreta, attuale e specifica (soprattutto rispetto ai precedenti risalenti) né ha valutato correttamente la possibilità di conversione in pena pecuniaria (anche tenendo conto delle disposizioni del d.lgs. n.150/2022). La sentenza è stata annullata limitatamente al diniego delle pene sostitutive e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; la responsabilità penale resta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Non è incompatibile, in astratto, con il delitto di evasione la causa di non punibilità per particolare tenuità; tuttavia il giudice di merito può escluderne la sussistenza con motivazione concreta (es. evidente disinteresse a rispettare la misura).
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Stabilisce i criteri che devono guidare la discrezionalità nella scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva; il giudice deve valutare, oltre ai criteri dell'art. 133 c.p., l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione, la prevenzione del pericolo di altri reati e la prognosi di rispetto delle prescrizioni, fornendo motivazione specifica.
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e ss.
Indicano le tipologie di pene sostitutive e i limiti per la loro applicazione; la valutazione della loro idoneità deve essere motivata in relazione al caso concreto.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-quater
Introduce ampio intervallo di conversione giornaliera per la pena pecuniaria, consentendo al giudice di modulare la somma in relazione alle condizioni economiche del condannato; impone di valutare la percorribilità della conversione e, se necessario, la rateizzazione.
Prevede prescrizioni applicabili alle pene sostitutive; il giudice può aggiungere prescrizioni per aumentare l'efficacia preventiva e rieducativa, valutandone la coerenza con la scelta della pena sostitutiva.
Criteri per la determinazione della pena da considerare anche nella scelta fra pena detentiva e sostitutiva (personalità, gravità, esigenze di rieducazione e prevenzione), che devono informare la motivazione del giudice.
Richiamato in relazione alla possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria e alla valutazione della capacità di adempimento.
Norma che consente al giudice, subito dopo la pronuncia della sentenza, di decidere sulla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva; l'ordinanza adottata in tale sede è impugnabile unitamente alla sentenza.
Regole sull'impugnazione della sentenza: la Corte rileva che l'impugnazione della ordinanza ex art. 545-bis deve essere esaminata unitamente al ricorso per sentenza per consentire un controllo completo della scelta della sanzione.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione compiuta delle decisioni, anche in materia di scelta della pena sostitutiva.
art. 300, comma 4-bis cod. proc. pen.
Consente la persistenza di misure cautelari anche in caso di applicazione di pene sostitutive, evidenziando che la mera persistenza di un residuo rischio di reiterazione non esclude automaticamente la sostituibilità.
Dispositivo richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novellazione che ha ampliato la disciplina delle pene sostitutive (in particolare conversione in pena pecuniaria e criteri di scelta), richiamata per interpretare la necessità di motivazione specifica e della scelta della pena più idonea al minor sacrificio della libertà personale.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è di per sé incompatibile con il reato di evasione, ma la sua applicazione dipende da una valutazione concreta e motivata delle circostanze (es. occasionalità, offensività ridotta, comportamento personale).
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione concreta che bilanci la modestia dell'offesa con eventuali precedenti; semplici riferimenti generici a condizioni personali non sono sufficienti a imporsi sulle valutazioni circa i precedenti penali.
- Il diniego di pene sostitutive deve fondarsi su una motivazione specifica, attuale e concreta: il richiamo generico a precedenti risalenti o alla natura del reato (come tale indicativa di inclinazioni) è insufficiente se non esplicitamente collegato alla prognosi negativa sulla rieducazione e sul rispetto delle prescrizioni.
- La conversione in pena pecuniaria non può essere esclusa automaticamente per le difficoltà economiche dell'imputato; il giudice deve valutare la capacità di adempimento, il tasso di conversione applicabile e la possibile rateizzazione, motivando la decisione.
- I precedenti penali possono legittimare il rifiuto di pene sostitutive solo se dalla loro valutazione emergono elementi negativi concreti, attuali e specifici rispetto alla prognosi di recidiva e rispetto delle prescrizioni.
- L'ordinanza adottata ex art. 545-bis c.p.p. è impugnabile insieme alla sentenza: il giudice di legittimità può sindacare la scelta del tipo di sanzione ove questa non sia adeguatamente motivata.
- Nella scelta della pena sostitutiva il principio del 'minimo sacrificio necessario della libertà personale' richiede che il giudice indichi la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento con la motivazione sulla scelta del tipo.
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