Cassazione Penale, Ordinanza n. 21640/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'efficacia della condanna già pronunciata nei precedenti gradi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 497-ter c.p. Il primo motivo mirava, secondo la Corte, a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza denunciare specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione ritenuta non manifestamente illogica né carente. Il secondo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche, censurato in sede di legittimità, ma ritenuto inammissibile e comunque infondato perché il giudice di merito aveva fornito un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la decisione non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la conferma della condanna.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito; non è richiesto un particolare livello di analiticità se la motivazione è sufficiente e non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito, salvo che siano specificamente dedotti travisamenti della prova o errori di diritto rilevanti.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando non presenti carenze o illogicità manifeste di macroscopica evidenza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama, in modo congruo, gli elementi reputati decisivi o rilevanti; non occorre una motivazione particolarmente ampia se la decisione è comunque comprensibile e non apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione non emergenti dal testo.
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