Ordinanza n. 215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02001/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 2001/2025
Esito
La controversia
È stato proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Campania. Le amministrazioni appellate non si sono costituite. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appello era stato notificato presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello corretto, indicato nell'ordinanza come indirizzo da utilizzare ai sensi dell'art. 144, comma 1, c.p.c. La notificazione è stata pertanto ritenuta nulla, senza che il giudice decidesse nel merito della domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'appello alla Avvocatura Generale dello Stato, assegnando all'appellante un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'appellante dovrà depositare la prova dell'avvenuta rinnovazione entro dieci giorni dalla notificazione, unitamente alla copia dell'appello notificato. Il Collegio ha rinviato la trattazione della fase cautelare all'udienza camerale del 28 maggio 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sulla fondatezza dell'appello o sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
notifica alle amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato
La notificazione dell'appello alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'indirizzo corretto dell'Avvocatura dello Stato; la notificazione presso un diverso indirizzo è nulla.
se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza
In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l'adempimento impedisce il verificarsi di decadenze.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
La disciplina dell'art. 44, comma 4, c.p.a. è applicata nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Quando l'appello amministrativo è notificato a un'amministrazione dello Stato presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello corretto, la notificazione è nulla.
- Se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice deve assegnare alla parte notificante un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione tempestiva impedisce il verificarsi di decadenze.
- La rinnovazione della notificazione deve essere seguita dal deposito della prova dell'adempimento e della copia dell'atto notificato entro il termine fissato dal giudice.
- L'accertamento della nullità della notificazione, con assegnazione del termine per la rinnovazione, non definisce la domanda cautelare, la cui trattazione deve essere rinviata a una successiva udienza camerale.
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