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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12891/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità per truffa resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la declaratoria di responsabilità per truffa. L'unico motivo deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sono aspecifiche perché ripetono censure già svolte in appello, già affrontate con motivazione puntuale e concludente, e mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. La decisione di merito è ritenuta sorretta da motivazione esaustiva, conforme alle risultanze processuali e insindacabile perché non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato oggetto della declaratoria di responsabilità confermata in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito è completa e immune da vizi sindacabili.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti più favorevole al ricorrente.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che riprenda quella di primo grado è fisiologica ed è sindacabile in cassazione solo se presenti contraddittorietà o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso deciso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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