Cassazione Civile, Ordinanza n. 16021/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore energia)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 6 marzo 1991 con cui la società distributrice si sarebbe obbligata ad eseguire l'allacciamento della fornitura elettrica a un'azienda agricola. L'attore deduceva un inadempimento protratto nel tempo per mancata o ritardata elettrificazione e chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in primo grado. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che gli attori avessero chiesto, solo in comparsa conclusionale, il risarcimento anche per un periodo anteriore rispetto a quello originariamente dedotto in causa. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le circostanze già allegate in giudizio mostravano l'inadempimento della società sin dal 1991; 2) violazione delle norme processuali sulla domanda e sulle preclusioni, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una mutatio libelli nella comparsa conclusionale, mentre si sarebbe trattato soltanto di una precisazione o emendazione consentita, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la reale ratio della sentenza impugnata, perché si limitavano a richiamare le conclusioni e non i fatti costitutivi della domanda, necessari trattandosi di diritto di credito eterodeterminato. Inoltre ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la richiesta di risarcimento per un periodo antecedente a quello originariamente dedotto costituiva una vera e propria mutatio libelli, non ammessa perché introduceva fatti costitutivi diversi e un diverso petitum/causa petendi; ha anche rilevato che la giurisprudenza invocata riguardava modifiche effettuate nelle memorie ex art. 183 c.p.c., non in comparsa conclusionale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e la parte ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inidonea a colpire la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo è stato prospettato come violazione delle norme processuali sulla domanda, ma è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla motivazione della sentenza di merito.
artt. 163, nn. 3 e 4, 183, 189 e 190 c.p.c.
invocati dal ricorrente per sostenere che la comparsa conclusionale non avrebbe potuto essere considerata come sede di mutatio libelli; la Corte ha escluso la rilevanza della censura, rilevando la diversità della domanda introdotta.
richiamato dalla Corte per ribadire che la modificazione della domanda è ammessa nelle memorie previste dalla norma se connessa alla vicenda sostanziale dedotta e se non compromette il contraddittorio; nel caso concreto, però, la modifica è avvenuta in comparsa conclusionale e ha introdotto un periodo temporale diverso.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto diritti di credito, la domanda si individua attraverso i fatti costitutivi allegati nell'atto introduttivo, non mediante le sole conclusioni formulate; la mera evocazione del petitum non è sufficiente a definire il thema decidendum.
- La modifica della domanda è ammissibile solo se resta connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta e non altera in modo sostanziale il contraddittorio; se introduce fatti costitutivi diversi, un diverso periodo temporale dell'inadempimento e quindi una diversa causa petendi, configura mutatio libelli.
- La precisazione o emendazione della domanda non può avvenire utilmente in comparsa conclusionale, che serve soltanto a illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte; la sede processuale della modifica è decisiva per la sua ammissibilità.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se i motivi non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fondano su una ricostruzione della domanda diversa da quella accertata dal giudice di merito.
- Quando la censura riguarda un inadempimento temporalmente circoscritto, l'estensione della pretesa a un periodo antecedente integra, in linea generale, una trasformazione dei fatti costitutivi e non una mera specificazione difensiva.
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