Cassazione Civile, Ordinanza n. 25159/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un autotrasportatore aveva impugnato diversi avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione chiedeva il recupero di imposte e diritti per l’importazione di carburante dal territorio extradoganale di Livigno al territorio dello Stato, ritenendo superata la franchigia consentita per il carburante contenuto nei "serbatoi normali". La contestazione nasceva da controlli dai quali risultava che alcuni automezzi del contribuente transitavano con serbatoi supplementari oltre ai serbatoi ordinari, così da trasportare una quantità maggiore di gasolio. Il contribuente sosteneva che i serbatoi installati fossero omologati e quindi dovessero beneficiare della franchigia. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/2009, sostenendo che la nozione di serbatoio normale comprenda anche serbatoi installati permanentemente da soggetti diversi dal costruttore, purché non amovibili e destinati all’autotrazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata comparazione dei serbatoi verificati con quelli fissati dal costruttore e risultanti dalla carta di circolazione/omologazione; 3) violazione dei principi di cui agli artt. 3, 53 e 97 Cost. e dell’art. 10 L. n. 212/2000, per il mancato riconoscimento del legittimo affidamento e, quindi, per la debenza degli interessi; 4) violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 472/1997, per l’asserita mancanza di dolo o colpa e la conseguente non applicabilità delle sanzioni; 5) violazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997, per l’asserita obiettiva incertezza della disciplina e la conseguente non punibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi. Ha affermato che, in materia doganale, il "serbatoio normale" ai fini dell’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/2009 è soltanto quello installato originariamente dal costruttore su tutti i veicoli del medesimo tipo, con interpretazione restrittiva della franchigia; non rilevano i serbatoi installati successivamente da concessionari o terzi. Ha inoltre escluso che la pronuncia della Corte di giustizia invocata dal ricorrente fosse estensibile alla materia doganale, trattandosi di disciplina diversa da quella delle accise interne. Quanto all’affidamento, ha ribadito che il recupero dei diritti doganali è precluso solo se l’errore dell’autorità sia attivo e non percepibile dall’operatore, mentre la mera mancata contestazione o il decorso del tempo non bastano a generare affidamento tutelabile. Sul profilo sanzionatorio, ha affermato che è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, mentre la colpa si presume e grava sul contribuente la prova della sua assoluta assenza. Infine, ha precisato che l’obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini dell’esclusione delle sanzioni va valutata dal giudice e sussiste solo in presenza di contrasti nella giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficienti eventuali contrasti di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 107 Reg. (CE) n. 1186/2009
In materia doganale, il "serbatoio normale" è interpretato restrittivamente come quello installato originariamente dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo.
art. 24, par. 2, Dir. 2003/96/CE
Richiamato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione più ampia del serbatoio normale, ma ritenuto non estensibile alla disciplina doganale.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non è sufficiente la mera mancata contestazione dell’Amministrazione per fondare un legittimo affidamento idoneo a escludere il recupero degli importi dovuti.
art. 5 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Ai fini della responsabilità del contribuente è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; non occorre provare un dolo specifico dell’Amministrazione o un intento fraudolento.
art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L’obiettiva incertezza normativa rilevante per escludere le sanzioni va apprezzata in presenza di contrasti nella giurisprudenza di legittimità, non in base a contrasti di merito.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno della censura sull’affidamento e sul trattamento sanzionatorio, ma non accolti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di franchigia doganale sul carburante, la nozione di "serbatoio normale" va interpretata in senso restrittivo e coincide con il serbatoio originariamente installato dal costruttore sul modello di veicolo, non con qualunque serbatoio successivamente omologato o montato in modo permanente.
- Le pronunce rese in materia di accise interne non sono automaticamente estensibili alla disciplina doganale, quando i rispettivi testi normativi perseguano finalità diverse.
- Il legittimo affidamento del contribuente nei rapporti doganali non può derivare dalla mera inerzia o mancata contestazione dell’Amministrazione; è necessario un comportamento attivo dell’autorità, non percepibile dall’operatore e idoneo a ingenerare affidamento incolpevole.
- In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità può fondarsi su una condotta cosciente e volontaria; la colpa si presume e grava sul contribuente l’onere di dimostrarne l’assoluta assenza.
- L’obiettiva incertezza normativa che esclude le sanzioni va verificata dal giudice e si configura solo se esistono contrasti nella giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficienti divergenze nella giurisprudenza di merito.
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