Cassazione Penale, Sentenza n. 23347/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per il reato di violenza privata: Bevilacqua ha dedotto vizio di motivazione sostenendo carenza di prove inequivoche e lamentando la mancata considerazione della testimonianza di D'Ambrogio Franco; Guarnieri ha censurato la sentenza per violazione dell'art.110 c.p. e per vizio di motivazione, contestando che non fosse stata adeguatamente motivata la valutazione del suo contributo causale nell'evento delittuoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure tendessero ad un illegittimo sindacato di merito (tentativo di rivalutare le prove), anziché a dimostrare un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, e che fossero generiche perché non hanno direttamente affrontato e confutato le ragioni svolte dalla Corte d'Appello (mancato rispetto dell'art.581 c.p.p.). Nel merito la Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la responsabilità di Bevilacqua (era alla guida e ha contribuito all'azione) e di Guarnieri (sebbene vi fosse un momento di esitazione, poi superato, aveva partecipato all'azione). A seguito della declaratoria di inammissibilità le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Usato per indicare che le censure mosse alle sentenze che in realtà mirano a riesaminare il merito probatorio sono inammissibili se non evidenziano un travisamento della prova o una manifesta illogicità.
Invocato dalla ricorrente Guarnieri per contestare la valutazione del contributo causale; la Corte ha ritenuto che la valutazione del concorso di persone fosse sufficientemente motivata dalla Corte d'Appello.
Richiama l'obbligo per il ricorrente di rapportare le proprie censure alle ragioni effettivamente svolte dalla corte di merito; la mancata correlazione determina genericità estrinseca e inammissibilità.
Norma relativa all'attenuante riconosciuta in primo grado alla Guarnieri per il minor apporto causale, cui la Corte d'Appello aveva dato rilievo nella valutazione complessiva.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per comminare la somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 8825/2016 e Sez. 3, n. 38431/2018)
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per affermare che il ricorso è inammissibile quando mira a una rivalutazione del fatto e che occorre una correlazione tra le censure e le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione o la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per impugnare con successo in cassazione un vizio di motivazione occorre dimostrare un travisamento della prova o una manifesta illogicità/desumibile dal testo della motivazione stessa, non limitarsi a presentare frammenti probatori alternativi.
- Il ricorrente deve esplicitamente confrontare e confutare le ragioni indicate dalla corte di merito (obbligo di correlazione previsto dall'art.581 c.p.p.); l'omissione comporta genericità estrinseca e inammissibilità.
- Le contestazioni relative al contributo causale (art.110 c.p.) richiedono che si evidenzi come la sentenza sia carente nel valutare gli elementi che provano o escludono il concorso di persone; l'esitazione momentanea di un coimputato non esclude automaticamente responsabilità se poi ha partecipato all'azione.
- In caso di ricorso inammissibile si possono applicare spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; i difensori devono valutare la fondatezza formale dei motivi prima di proporre il ricorso.
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