Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48455/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.). Primo motivo: censura di violazione di legge per presunto difetto di capacità intimidatoria delle condotte e mancanza della prova del timore nella vittima (la quale si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine). Secondo motivo: doglianza sull'illogicità del rigetto della misura cautelare meno afflittiva (domiciliari con dispositivo elettronico), ritenuta dalla difesa idonea a prevenire la reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: il carattere intimidatorio del "metodo mafioso" si valuta anche sulla base dell'idoneità oggettiva delle modalità esecutive e non è escluso dal semplice fatto che la vittima abbia denunciato o abbia tenuto un comportamento non visibilmente timoroso. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità della doglianza, osservando che la difesa non ha prodotto elementi concreti per superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e dimostrare l'adeguatezza di misure alternative alla custodia. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del metodo mafioso si fonda sull'adozione di modalità esecutive e codici comportamentali oggettivamente idonei a produrre una specifica coartazione psicologica; la sussistenza di tale aggravante non è esclusa dalla sola reazione della vittima (es. denuncia immediata).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Opera una doppia presunzione riguardo al pericolo di fuga e di reiterazione per l'applicazione di misure cautelari; la difesa deve fornire dati positivi e specifici per dimostrare che misure meno afflittive siano comunque idonee a neutralizzare tali pericoli.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per irrogare il pagamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti a carico dell'istituto penitenziario alla ricezione del provvedimento: qui è stata disposta la trasmissione della copia al direttore dell'istituto dove è custodia il ricorrente.

  • Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo

    Giurisprudenza richiamata: l'immediata denuncia della vittima non esclude di per sé l'aggravante del metodo mafioso.

  • Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise

    Giurisprudenza richiamata: un atteggiamento "dialettico" della vittima rispetto alle richieste estorsive non determina automaticamente l'assenza della portata intimidatoria delle minacce.

Massime di principio

  • La presenza di una reazione immediata della vittima (es. denuncia) non basta a escludere l'aggravante del metodo mafioso: conta l'idoneità oggettiva delle modalità esecutive ad esercitare intimidazione collegata a contesti mafiosi.
  • Per ottenere misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere è necessario fornire elementi concreti e positivi che dimostrino l'inefficacia del pericolo di reiterazione e il grado di adeguatezza delle misure alternative; obiezioni generiche sono inammissibili.
  • In sede di riesame e impugnazione il giudice può fondarsi su presunzioni legali (art. 275, comma 3 c.p.p.); il superamento di tali presunzioni grava sulla difesa.
  • Ricorsi generici o manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne per spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), per cui è strategico formulare motivi specifici e provvisti di evidenze probatorie.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce parametro interpretativo importante: citare e distinguere precedenti rilevanti può rafforzare l'argomentazione difensiva quando si contesta la qualificazione del fatto come aggravato dal metodo mafioso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.