Cassazione Civile, Ordinanza n. 32629/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di prodotti alimentari destinati al mercato polacco, poi risultati contenere il colorante Sudan 1, sostanza pericolosa. La società acquirente e distributrice lamentava di avere subito danni per il richiesto ritiro dal commercio dei prodotti, per il sequestro del lotto da parte delle autorità polacche, per il diniego del nullaosta sanitario e per le conseguenze economiche collegate. Deduceva inoltre che la venditrice le aveva richiesto il pagamento delle fatture, aveva ottenuto decreto ingiuntivo e aveva avviato iniziative giudiziarie in Polonia, poi sfociate in un giudizio definito con rinuncia. In primo grado e in appello erano state respinte sia le domande risarcitorie collegate alla presenza del colorante sia quelle relative a pretesi atti di concorrenza sleale. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem, sostenendosi che non vi fosse un giudicato polacco preclusivo perché la decisione d'appello polacca avrebbe eliminato il credito e il successivo giudizio sarebbe stato archiviato; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione del regolamento n. 44/2001, per non avere la Corte considerato passaggi della decisione polacca di primo grado e la sua riforma; 3) violazione della disciplina nazionale e unionale sulla pericolosità del Sudan 1, assumendosi che la sostanza fosse nota come tossica da tempo e comunque accertabile con tecniche esistenti; 4) omesso esame dell'invito al ritiro della merce, ritenuto doveroso e cautelativo, nonché della possibilità di individuare già prima dell'ottobre 2003 la presenza della sostanza; 5) violazione del regolamento UE n. 178/2002, sostenendosi che produttore e venditore avrebbero dovuto rispondere della mancata verifica e informazione sulle componenti tossiche; 6) omesso esame di documentazione sulla concorrenza sleale, deducendosi che la venditrice, anche tramite una mandataria polacca, avrebbe diffuso discredito commerciale e strumentalizzato il recupero del credito per sottrarre mercato alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. I primi due sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente gli atti del giudizio polacco né indicato con precisione il contenuto e la collocazione dei documenti su cui fondava la censura relativa al giudicato estero. Inoltre, la doglianza sull'omesso esame era comunque preclusa dalla doppia conforme. I motivi dal terzo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti valorizzato che la responsabilità del produttore era stata correttamente ricondotta a colpa presunta e che tale presunzione risultava superata dall'impossibilità, allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, di accertare la presenza del colorante nei lotti riferiti; il ricorrente, invece, chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio e richiamava fatti e precedenti relativi a controversie diverse. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia per il divieto di riesame del merito in presenza di doppia conforme, sia perché i documenti invocati non erano comunque decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e distrazione delle spese in favore dei difensori della società venditrice.
Norme richiamate
evocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia preclusiva o, al contrario, l'inesistenza del giudicato estero; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e mancata riproduzione degli atti rilevanti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede, a pena di inammissibilità, la precisa indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con indicazione della loro collocazione processuale
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito siano diverse
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla limitazione del sindacato di legittimità sull'omesso esame dei fatti decisivi in presenza di doppia conforme
regolamento CE n. 44 del 2001
richiamato dalla ricorrente in tema di riconoscimento/rilevanza del giudicato estero, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
regolamento CE n. 178 del 2002
invocato per sostenere l'obbligo di verifica e di informazione sulle componenti tossiche dei prodotti, ma la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su giudicato estero o su documenti del giudizio di merito è inammissibile se non riproduce in modo specifico gli atti decisivi, non ne indica con precisione la collocazione e non consente alla Corte il controllo diretto del loro contenuto.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa quando ricorre una doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione o la violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- Per censurare efficacemente una decisione di merito occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di appello; la mancata confutazione di quella specifica ragione rende il motivo inammissibile.
- La deduzione di responsabilità connessa a prodotti pericolosi deve misurarsi con l'accertamento di merito sulla colpa presunta e sulla concreta possibilità, in base alle conoscenze tecniche dell'epoca, di rilevare il vizio o la sostanza nociva.
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