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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13733/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava più vizi: (1) omissione di traduzione degli atti introduttivi del giudizio in una lingua a lui nota (violazione dell'art. 143 c.p.p. e dei diritti di difesa, con riferimento agli artt. 24, 101, 111 Cost. e art. 125 c.p.p.), con conseguente pregiudizio nella possibilità di chiedere riti alternativi e richiesta subordinata di remissione in termini per il giudizio abbreviato; (2) mancata o insufficiente motivazione della Corte di appello e del Tribunale riguardo all'eccezione di nullità per omessa traduzione; (3) censura sulla qualificazione del fatto come rapina impropria (art. 628 c.p.), deducendo che mancava il requisito di immediatezza tra sottrazione e uso della violenza e che il nesso causale tra appropriazione e violenza era interrotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in via di legittimità la valutazione dei giudici di merito circa la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato, dato che i giudici avevano motivatamente evidenziato elementi fattuali (interloqui in italiano con le forze dell'ordine e risposte in italiano in udienza di convalida) e la difesa non ha confutato tali rilievi. È stato affermato che la nomina di un interprete per l'eventuale esame dell'imputato non implica necessariamente che mancasse la conoscenza dell'italiano. Perciò l'eccezione di nullità per mancata traduzione è stata ritenuta infondata e la richiesta di remissione in termini implicitamente disattesa. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte ha confermato che, ai fini della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo o tempo diverso rispetto alla sottrazione purché sussista un nesso strumentale e di consequenzialità finalizzato a garantire il possesso della cosa o l'impunità; nel caso di specie la violenza è stata ritenuta strumentale al mantenimento della refurtiva e quindi la condotta è correttamente qualificata come rapina impropria. Il ricorrente è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La rapina impropria può integrarsi anche se la violenza o la minaccia si verificano dopo la sottrazione e in luogo diverso, purché esista un nesso di strumentalità finalizzato a garantire il possesso della cosa sottratta o l'impunità; la nozione di 'immediatezza' va valutata in funzione di tale scopo e non in senso rigidamente temporale.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    L'obbligo di traduzione degli atti in lingua nota all'imputato presuppone l'accertamento della sua reale incapacità di comprendere l'italiano; tale accertamento è di merito e non sindacabile in cassazione se motivato correttamente.

  • artt. 24, 101, 111 Cost.

    Richiamati come principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali principi non sono stati violati perché i giudici di merito hanno motivatamente accertato la conoscenza dell'italiano e la difesa non ha dimostrato un pregiudizio sostanziale.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Il diritto ad accedere al rito abbreviato può essere esercitato dall'imputato ma è condizionato anche alla sua partecipazione tempestiva al processo; la mancata comparizione all'udienza di rinvio è stata interpretata come rinuncia alla richiesta di riti alternativi.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso doveva esporre i motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione come richiesto dall'articolo.

  • art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme relative alle doglianze proponibili in cassazione (violazione di norme processuali, insufficienza di motivazione, travisamento della prova); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Riferito all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la mancata traduzione di tale avviso era stata invocata come motivo di nullità, ma la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse infondata alla luce della valutazione sulla conoscenza della lingua.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto e termini per richiesta di trattazione orale); qui il procedimento si è svolto per iscritto in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è valutazione di merito: se i giudici di merito motivano compiutamente con elementi fattuali (es. risposte in italiano in atti processuali, dialoghi con le forze dell'ordine) tale accertamento non è sindacabile in Cassazione.
  • La nomina di un interprete per agevolare l'esame dell'imputato non implica automaticamente che mancasse la conoscenza dell'italiano e non determina di per sé la nullità degli atti se il giudice ritiene, con motivazione, che la lingua fosse comunque comprensibile all'imputato.
  • Le eccezioni di nullità per mancata traduzione degli atti devono essere proposte tempestivamente e fondate su elementi concreti; se la mancata traduzione impedisse l'esercizio di specifici diritti processuali (es. richiesta di rito alternativo) occorre provare il concreto pregiudizio.
  • La 'immediatezza' richiesta per la rapina impropria va interpretata in modo funzionale: non è necessaria la simultaneità temporale stretta fra sottrazione e violenza, ma è sufficiente che la violenza sia strumentale a garantire il possesso della cosa o l'impunità, senza soluzione di continuità logica tra le condotte.
  • La mancata comparizione dell'imputato a udienze decisive può essere interpretata come rinuncia a iniziative difensive successive (ad es. richiesta di riti alternativi) se non adeguatamente giustificata.
  • Le questioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito (es. ricostruzione dei fatti, valutazione della prova) sono difficilmente ribaltabili in sede di Cassazione; il gravame deve puntare a vizi di diritto o a palesi travisamenti della prova.

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