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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18527/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno che, in parziale accoglimento del riesame dell'ordinanza del GIP, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo ex art. 275‑bis c.p.p., in relazione al reato di tentata estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) insufficienza dei gravi indizi e errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 629 c.p.; (ii) erronea applicazione e insufficiente motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p.; (iii) carenza delle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza del pericolo ai sensi dell'art. 274, co. 1, lett. c), c.p.p.; (iv) irragionevolezza e mancata proporzionalità della misura adottata in relazione all'art. 275 c.p.p., tenuto conto dell'incensuratezza e della presunta estraneità del Siano a circuiti malavitosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato sulla consistenza del quadro indiziario, descrivendo il ruolo consapevole e non occasionale del Siano nelle operazioni estorsive collegate a prestiti usurari. Ha confermato la corretta applicazione e interpretazione dell'aggravante 'mafiosa' nella forma del metodo intimidatorio del gruppo di riferimento, senza che fosse necessario dimostrare l'affiliazione formale dell'indagato. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la contiguità dell'indagato all'ambiente criminoso e la funzione svolta imponevano comunque una misura restrittiva, seppure attenuata (arresti domiciliari), e non ha ravvisato contraddittorietà nel mantenimento di una misura restrittiva nonostante il superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. Infine, il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non consente una rinnovata valutazione delle prove ma verifica la congruenza logico‑giuridica della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina della gravità indiziaria: la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione; utilizzata come riferimento per la qualificazione della condotta contestata (tentata estorsione).

  • art. 416‑bis c.p. (comma 1, aggravante)

    Il Tribunale e la Corte hanno valorizzato il 'metodo' intimidatorio e la contiguità del gruppo criminale come sufficiente per l'applicazione della aggravante 'mafiosa', senza richiedere necessariamente l'affiliazione formale dell'indagato.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Disciplina delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale sulla concretezza e attualità del periculum, basata sul complesso comportamentale e sul ruolo dell'indagato, sia fondata e congrua.

  • art. 275 c.p.p.

    Regime delle misure cautelari e della presunzione legata alla recidiva o reiterazione: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, anche dopo il superamento della doppia presunzione, rimaneva giustificata una misura restrittiva meno afflittiva per isolare l'indagato dall'ambiente criminale.

  • art. 275‑bis c.p.p.

    Norma sul controllo degli arresti domiciliari; indicata come misura sostitutiva applicata dal Tribunale (controllo elettronico).

  • art. 292 c.p.p.

    Riferimento alle modalità di motivazione del provvedimento di riesame: la Corte richiama il modello motivazionale e i limiti del riesame della misura cautelare.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato quale modello strutturale per la motivazione delle decisioni, richiamato dalla giurisprudenza come parametro formale per la motivazione del riesame cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese processuali in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione; non è consentita una rinnovata valutazione del materiale probatorio.
  • Per affermare la sussistenza di gravi indizi è necessario che il giudice di merito dia conto in modo coerente della connessione tra elementi indizianti: il difensore che contesta l'indiziario deve evidenziare vizi logici o contraddizioni nella motivazione, non semplici rilievi di merito.
  • L'aggravante 'mafiosa' può trovare fondamento anche nella presenza del cosiddetto 'metodo' intimidatorio o nella contiguità dell'indagato a un gruppo criminale noto per l'uso della forza e della minaccia, senza che sia obbligatoria la prova di una formale affiliazione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede una prognosi basata sul complesso dei comportamenti e sul ruolo concreto dell'indagato; l'assenza di occasioni prossime non esclude la sussistenza di pericolo se emerge una continuità o contiguità con dinamiche criminose.
  • Il superamento delle presunzioni favorevoli di cui all'art. 275 c.p.p. non impedisce automaticamente l'applicazione di una misura meno afflittiva; il giudice può modulare la misura (es. arresti domiciliari con controllo) per bilanciare esigenze di tutela e principio di proporzionalità.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare su profili di illogicità della motivazione o su errori formali nella valutazione dei presupposti cautelari piuttosto che su una semplice riconsiderazione del valore delle prove.

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