Cassazione Penale, Sentenza n. 36322/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 maggio 2026 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava all'imputata, su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa per i delitti contestati, disponendo la sospensione condizionale e la confisca delle somme sequestrate. L'imputata proponeva ricorso con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 444, comma 3, e 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la motivazione della sentenza subordinava la sospensione condizionale allo svolgimento di 40 ore di lavori di pubblica utilità, obbligo non compreso nell'accordo delle parti. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione sostitutiva; la difesa replicava con memoria del 23 settembre 2026.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che, benché nel procedimento ex art. 444 c.p.p. l'accordo debba comprendere gli eventuali obblighi connessi alla sospensione condizionale, il dispositivo non ha subordinato il beneficio ai lavori di pubblica utilità: esso dispone la sospensione «per il tempo ed alle condizioni di legge», in conformità all'accordo. La frase della motivazione che menzionava 40 ore di lavori è un evidente refuso, come dimostrano anche il riferimento al genere maschile, alla pregressa fruizione del beneficio e a un accordo sul punto, tutti elementi non corrispondenti al caso. Il contrasto si risolve dando prevalenza al dispositivo, chiaro e aderente alla richiesta concordata; la contestualità della motivazione non impedisce tale soluzione quando l'errore materiale è incontestabile e la volontà decisoria è chiaramente espressa. La Corte rettifica quindi, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., la motivazione eliminando la frase relativa alla subordinazione della sospensione ai lavori di pubblica utilità. L'imputata è condannata al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità non è dovuta a colpa della ricorrente, considerata l'obiettiva equivocità della motivazione e la stessa richiesta di annullamento formulata dal Procuratore generale.
Norme richiamate
nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata
L'accordo per l'applicazione della pena, quando include la richiesta di sospensione condizionale, deve comprendere anche gli obblighi eventualmente connessi per legge al beneficio e, se previsto, la loro durata.
La Corte non espone una specifica interpretazione della disposizione; essa è richiamata esclusivamente nella sintesi del motivo di ricorso.
La disposizione è menzionata come norma invocata dalla ricorrente, ma la decisione non ne ricava né applica una regola autonoma.
Il punto della motivazione contenente l'errore materiale rilevato deve essere, invece, rettificato a mente dell'art. 619 cod. proc. pen. mediante eliminazione della frase «Avendone l'imputato già fruito, tuttavia, essa va subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità nella misura concordata tra le parti di 40 ore complessive, come da dispositivo», contenuta nella seconda parte del quarto capoverso di pagina 3 della sentenza impugnata.
La disposizione consente di rettificare la sentenza eliminando dalla motivazione la frase riconosciuta come errore materiale.
La causa di inammissibilità non può, invero, ritenersi ascrivibile a colpa della parte, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, avuto riguardo all'oggettiva equivocità ingenerata dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, nella quale la concessione della sospensione condizionale della pena risultava espressamente subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, benché tale statuizione non trovasse riscontro nel dispositivo e fosse riconducibile a un mero refuso.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non va disposta quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente, anche per l'obiettiva equivocità della motivazione impugnata.
La Corte riporta nel dispositivo impugnato la formula «[L]etti gli artt. 163 e 165 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena per il tempo ed alle condizioni di legge», ma non ne offre una specifica interpretazione.
La norma è richiamata nella formula con cui il giudice di merito dispone la sospensione condizionale, senza che la Corte ne elabori un'interpretazione autonoma.
La Corte riporta nel dispositivo impugnato la formula «[L]etti gli artt. 163 e 165 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena per il tempo ed alle condizioni di legge», ma non ne offre una specifica interpretazione.
La norma è richiamata nella formula del dispositivo relativa alla sospensione condizionale; la Corte precisa che non vi era una statuizione concreta che subordinasse il beneficio ai lavori di pubblica utilità.
La Corte menziona la disposizione soltanto nell'indicazione dei delitti per i quali era stata applicata la pena e non ne espone un'interpretazione.
La norma è indicata nella contestazione, ma non è oggetto della decisione.
La Corte menziona la disposizione soltanto nell'indicazione dei delitti per i quali era stata applicata la pena e non ne espone un'interpretazione.
La norma è indicata nella contestazione, ma non è oggetto della decisione.
La Corte menziona la disposizione soltanto nell'indicazione dei delitti per i quali era stata applicata la pena e non ne espone un'interpretazione.
La norma è indicata nella contestazione, ma non è oggetto della decisione.
La Corte menziona la disposizione soltanto nell'indicazione dei delitti per i quali era stata applicata la pena e non ne espone un'interpretazione.
La norma è indicata nella contestazione, ma non è oggetto della decisione.
La Corte menziona la disposizione soltanto nell'indicazione dei delitti per i quali era stata applicata la pena e non ne espone un'interpretazione.
La norma è indicata nella contestazione, ma non è oggetto della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, se la sospensione condizionale è richiesta insieme alla pena, l'accordo deve comprendere gli eventuali obblighi ulteriori connessi ex lege al beneficio e la loro durata, quando prevista; in mancanza, la sospensione non può essere concessa e, se ne è stata fatta condizione della richiesta, questa va integralmente rigettata.
- Quando dispositivo e motivazione sono in contrasto, il dispositivo prevale se esprime con chiarezza la decisione e la difformità della motivazione è riconoscibilmente un errore materiale; la contestualità della motivazione non impedisce tale soluzione se l'errore e il contenuto decisorio risultano incontestabili.
- L'errore materiale contenuto nella motivazione può essere rettificato in cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., senza annullare la statuizione conforme all'accordo e chiaramente espressa nel dispositivo.
- L'inammissibilità del ricorso non comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando, alla luce dell'obiettiva equivocità della decisione impugnata, la causa non sia ascrivibile a colpa della parte.
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