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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08255/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In appello la Corte territoriale, dopo la rinuncia agli altri motivi di gravame, aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e aveva rideterminato la pena. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'erronea applicazione della legge penale per l'asserita insussistenza della recidiva; 2) vizi di motivazione per la mancata revoca della confisca. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati contro una sentenza di concordato in appello e relativi a questioni rientrate nella rinuncia ai motivi di impugnazione, quindi non più deducibili in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, a seguito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., i motivi non più coltivati e rinunciati precludono la deducibilità in cassazione delle questioni relative alla recidiva e alla confisca. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato in appello consente alla corte di decidere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; la rinuncia ha effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità per i motivi rinunciati.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando siano state rinunciate le corrispondenti impugnazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, relativa alla detenzione di stupefacenti di lieve entità a fini di spaccio.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    richiamato solo come esempio di aggravante non deducibile dopo la rinuncia ai motivi di appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia agli altri motivi di impugnazione determina una preclusione sostanziale e processuale: non sono più deducibili in cassazione le questioni coperte dalla rinuncia.
  • Sono ammissibili contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello solo le censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della decisione se difforme dall'accordo; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati.
  • Quando l'appello si conclude con concordato, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di aggravanti o altre questioni devolute e poi rinunciate.
  • La mancata impugnazione di una statuizione specifica, come la confisca, rende tale statuizione irrevocabile e impedisce di censurarla in cassazione se essa non rientra nei motivi residui dell'accordo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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