Cassazione Penale, Ordinanza n. 08255/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In appello la Corte territoriale, dopo la rinuncia agli altri motivi di gravame, aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e aveva rideterminato la pena. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'erronea applicazione della legge penale per l'asserita insussistenza della recidiva; 2) vizi di motivazione per la mancata revoca della confisca. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati contro una sentenza di concordato in appello e relativi a questioni rientrate nella rinuncia ai motivi di impugnazione, quindi non più deducibili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, a seguito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., i motivi non più coltivati e rinunciati precludono la deducibilità in cassazione delle questioni relative alla recidiva e alla confisca. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il concordato in appello consente alla corte di decidere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; la rinuncia ha effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità per i motivi rinunciati.
richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta di concordato in appello.
le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando siano state rinunciate le corrispondenti impugnazioni.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, relativa alla detenzione di stupefacenti di lieve entità a fini di spaccio.
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.
richiamato solo come esempio di aggravante non deducibile dopo la rinuncia ai motivi di appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia agli altri motivi di impugnazione determina una preclusione sostanziale e processuale: non sono più deducibili in cassazione le questioni coperte dalla rinuncia.
- Sono ammissibili contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello solo le censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della decisione se difforme dall'accordo; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati.
- Quando l'appello si conclude con concordato, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di aggravanti o altre questioni devolute e poi rinunciate.
- La mancata impugnazione di una statuizione specifica, come la confisca, rende tale statuizione irrevocabile e impedisce di censurarla in cassazione se essa non rientra nei motivi residui dell'accordo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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