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Sentenza

Sentenza n. 6960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6334/2024, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro le delibere regionali sui volumi massimi di prestazioni e sui limiti di spesa per le strutture private accreditate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria, accreditata per l'assistenza specialistica ambulatoriale e situata in prossimità del confine con la Puglia, aveva impugnato in parte qua le delibere della Giunta regionale Campania n. 599/2021 e n. 800/2023, contestando la previsione, contenuta nella nota metodologica, di un limite dell'1% del tetto di spesa netta annuale per le prestazioni rese a utenti residenti in altre Regioni. In primo grado aveva dedotto l'irragionevolezza del limite, il difetto di istruttoria in relazione alla posizione delle strutture di confine, il contrasto con la libertà di cura e di movimento dei cittadini, la libertà di impresa e la concorrenza, nonché la violazione della disciplina statale in materia sanitaria e dell'art. 32 Cost. Il TAR aveva ritenuto le censure riconducibili alla clausola di salvaguardia sottoscritta dalla struttura nell'accordo-contratto con la parte pubblica e aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti. In appello la struttura ha dedotto l'erronea applicazione della clausola, sostenendo di non avere contestato i tetti di spesa, le tariffe o i relativi atti presupposti, ma soltanto il computo delle prestazioni rese agli utenti extraregionali. Ha inoltre sostenuto che tali prestazioni dovessero essere considerate extra-budget, poiché la Regione di residenza del paziente avrebbe poi rimborsato la Regione Campania, rendendo l'operazione finanziariamente neutra.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mobilità sanitaria interregionale sarebbe finanziariamente neutra per la Regione che eroga inizialmente le prestazioni. Sebbene il costo finale ricada sulla Regione di residenza dell'assistito, la Regione di accoglienza deve remunerare immediatamente le strutture accreditate, mentre il rimborso avviene solo a consuntivo, dopo una complessa procedura di compensazione. Tale anticipazione assume particolare rilievo per le Regioni sottoposte a commissariamento o a piani di rientro e giustifica il computo delle prestazioni extraregionali nei limiti di budget programmati. La censura dell'appellante, pur formalmente diretta contro la modalità di computo delle prestazioni, incideva quindi sulla determinazione dei tetti di spesa e sul sistema di finanziamento e rimborso della mobilità sanitaria. Di conseguenza, essa rientrava nell'ambito della clausola di salvaguardia sottoscritta dalla struttura, la cui legittimità non era stata contestata in appello. Il Collegio ha inoltre rilevato che non esiste una disposizione statale o regionale che imponga di escludere le prestazioni rese a pazienti extraregionali dalla programmazione dei volumi e dei limiti di spesa. L'appellante è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese in favore della Regione Campania e di 3.000 euro in favore dell'ASL Avellino, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La disciplina dell'organizzazione sanitaria e dell'accreditamento è richiamata dall'appellante, ma il giudice non individua una specifica disposizione del decreto che imponga l'esclusione delle prestazioni extraregionali dai tetti di spesa.

  • art. 32 l. 27 dicembre 1997, n. 449

    È richiamato dall'appellante insieme alla disciplina sanitaria statale; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione da parte del giudice.

  • art. 32 Cost.

    L'appellante ha dedotto la violazione del diritto alla salute, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta ricompresa nella clausola di salvaguardia sottoscritta dalla struttura.

Massime di principio

  • Le prestazioni sanitarie erogate a favore di assistiti residenti in altre Regioni possono essere computate nei volumi e nei limiti di spesa assegnati alla struttura accreditata, anche se il costo finale è destinato a gravare sulla Regione di residenza dell'assistito, poiché la Regione di erogazione deve anticipare la remunerazione e riceve il rimborso soltanto successivamente, a consuntivo e mediante procedure di compensazione.
  • La mobilità sanitaria interregionale non è finanziariamente neutra per la Regione che eroga la prestazione nella fase della programmazione del budget: l'obbligo di anticipare la remunerazione di prestazioni potenzialmente non preventivabili può giustificare il contingentamento, soprattutto per le Regioni sottoposte a commissariamento o a piani di rientro.
  • Una clausola di salvaguardia sottoscritta dalla struttura sanitaria accreditata, se riferita ai tetti di spesa, può precludere contestazioni giudiziali che, anche se formalmente dirette contro le modalità di rimborso della mobilità extraregionale, incidono sostanzialmente sulla determinazione e sull'equilibrio dei tetti di spesa.
  • In assenza di una specifica disposizione statale o regionale che imponga di escludere le prestazioni rese a pazienti extraregionali dalla programmazione dei volumi e dei limiti di spesa, l'amministrazione sanitaria può includerle nel budget assegnato alla singola struttura, purché tale scelta sia funzionale alle esigenze di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanitàServizi pubblici
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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