Cassazione Civile, Ordinanza n. 21211/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La parte attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un sinistro occorso il 20 ottobre 2014, che assumeva causato da un furgone di proprietà dell'altro convenuto durante una manovra di parcheggio. In primo grado la domanda era stata dichiarata improponibile e improcedibile per mancato rispetto della condizione di proponibilità prevista dall'art. 145 cod. ass., poiché la preventiva richiesta risarcitoria all'assicuratore era stata inviata tramite posta privata e non con raccomandata A/R. Il tribunale aveva confermato tale decisione in appello. Con il ricorso per cassazione la danneggiata deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente equiparato la richiesta risarcitoria a una notificazione di atti processuali, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla inesistenza della notificazione eseguita a mezzo servizio postale non gestito da Poste Italiane, principio che secondo la ricorrente non era applicabile alla domanda stragiudiziale di risarcimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la richiesta di risarcimento prevista dall'art. 145 cod. ass. non è un atto processuale, ma una mera istanza risarcitoria stragiudiziale, e può essere validamente effettuata anche con mezzi equipollenti alla raccomandata purché sia provata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Per questo il richiamo del giudice di merito al principio sull'inesistenza della notificazione degli atti processuali eseguita con servizio postale non gestito da Poste Italiane era erroneo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La preventiva richiesta risarcitoria all'assicuratore costituisce condizione di proponibilità della domanda, ma può essere assolta anche con mezzi equipollenti se consentono di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
È richiamato insieme all'art. 145 cod. ass. per censurare l'erronea applicazione delle regole sulla richiesta risarcitoria e sul procedimento di risarcimento diretto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
È menzionato come base dell'azione proposta nei confronti dell'assicuratore nel contesto del risarcimento diretto.
Massime di principio
- La richiesta risarcitoria stragiudiziale prevista dal Codice delle assicurazioni non ha natura di atto processuale e non va confusa con la notificazione degli atti giudiziari.
- La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria può essere soddisfatta anche mediante mezzi diversi dalla raccomandata, purché tali mezzi consentano di dimostrare l'effettiva ricezione della richiesta da parte dell'assicuratore.
- Il richiamo al principio di inesistenza della notificazione degli atti processuali eseguita con un servizio postale diverso da Poste Italiane non è automaticamente estensibile alla domanda risarcitoria assicurativa.
- Quando il giudice di merito applica alla richiesta risarcitoria regole proprie della notificazione processuale, incorre in violazione di legge se tali regole non sono coerenti con la funzione stragiudiziale dell'istanza.
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