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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8338/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Alba che aveva assolto l'imputata dalle accuse di minaccia (art. 612 c.p., con applicazione dell'art. 81, co. II), sostenendo vizi di motivazione e violazioni di legge: il Giudice avrebbe dichiarato inattendibile la persona offesa per la sola preesistente litigiosità di natura amorosa, avrebbe errato nell'escludere rilievo intimidatorio a una frase formulata in modo negativo, non avrebbe giustificato la generale scarsa credibilità delle parti offese, avrebbe ritenuto erroneamente che minacce reciproche o provocazione escludano il reato e non avrebbe considerato che la minaccia è reato di mero pericolo; inoltre il PM invocava la rilevanza di una registrazione audio acquisita in atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato manifesta illogicità e errori di diritto nella motivazione del Giudice di pace (tra cui la valutazione che la 'considerevole litigiosità' escluderebbe la fattispecie, la negazione di carattere intimidatorio alla frase formulata in negativo e la mancata motivazione sull'inattendibilità generale delle persone offese). La Corte ha ricordato che la minaccia è reato di pericolo e che la provocazione della vittima può al più ridurne la gravità ma non escluderla. Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Alba affinché valuti nuovamente i fatti e le prove alla luce dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma che incrimina il delitto di minaccia; la Corte sottolinea che si tratta di reato di pericolo da valutare con criterio medio, non richiedendo che la minaccia abbia effettivamente provocato timore nella vittima

  • art. 81, comma II c.p.

    Riferimento alla continuazione per più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, citata nel capo di imputazione

  • art. 593, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la disciplina delle sentenze inappellabili del giudice di pace, che ha reso corretta la trasmissione del ricorso per Cassazione

  • art. 36, comma 2 d.lgs. 274/2000

    Attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione del ricorso alla Corte di Cassazione

  • Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019 (giurisprudenza)

    "sulla sussistenza del delitto di minaccia non influisce alcuno eventuale atteggiamento minaccioso e provocatorio del soggetto passivo, che eventualmente può sostanziare una circostanza che diminuisca la gravità del reato, esterna perciò alla fattispecie"

    La Corte richiama il principio secondo cui la provocazione della vittima non esclude la sussistenza del reato di minaccia, che va valutato oggettivamente; la provocazione può solo incidere sulla gravità

  • Sez. 5, n. 50946 del 13/09/2019 (citata dal Giudice di pace)

    La Corte osserva che il Giudice di pace ha citato questa pronuncia in modo inappropriato: la sentenza richiamata non riguarda la litigiosità amorosa e, anzi, conferma che la condotta idonea ad incidere sulla libertà morale integra la minaccia indipendentemente da eventuali atteggiamenti provocatori

  • Capo d'imputazione (frasi contestate)

    "Non ti spacco il culo se no ti dovrei pagare qu.ei quattro denti che hai in bocca; ti sei portato un solo uomo, io ne porto altri quattro...."; "ti sfregio con una mano, mentre con l'altra mi allaccio le scarpe"

    Frasi indicate come minacciose nei confronti delle persone offese; la Corte rileva che anche frasi formulate in negativo o colloquialmente possono avere chiaro contenuto intimidatorio valutabile nel contesto

Massime di principio

  • La preesistente litigiosità o rapporti conflittuali tra le parti non escludono di per sé la responsabilità per minaccia: la credibilità della persona offesa deve essere valutata con motivazione specifica e non con affermazioni generiche di inattendibilità
  • Il reato di minaccia è di mero pericolo: è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a suscitare timore (criterio medio), non è necessario dimostrare che la vittima abbia effettivamente provato paura
  • Formulazioni negative, ironiche o colloquiali possono comunque integrare una minaccia se, nel contesto, risultano idonee a intimidire; il giudice deve valutare il contenuto e le circostanze concrete
  • La provocazione o la reciproca querelle possono influire sulla valutazione della gravità o sulle circostanze del reato, ma non estinguono automaticamente la fattispecie penale
  • Il giudice deve motivare puntualmente le ragioni per ritenere inattendibile una testimonianza; valutazioni sommarie o contraddittorie sulla credibilità possono integrare vizio di motivazione annullabile in Cassazione

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