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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21359/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di due ordinanze-ingiunzione prefettizie emesse per violazioni della legge n. 386/1990 ha proposto opposizione davanti al giudice di pace, deducendo, per quanto ancora rileva in cassazione, la nullità dei provvedimenti perché firmati da un viceprefetto aggiunto asseritamente privo di delega del prefetto. In primo grado una delle due opposizioni è stata rigettata e l’altra accolta per difetto di prova della notifica del verbale presupposto. In appello il Tribunale ha respinto la censura sulla mancanza di delega, ritenendo tardiva l’eccezione e comunque non necessaria l’espressa menzione della delega nel provvedimento, e ha accolto l’appello incidentale della Prefettura sulla ritualità della notifica. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione di norme sulla competenza e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il viceprefetto aggiunto non fosse competente ad emettere le sanzioni in assenza di delega espressa; 2) violazione delle norme sulla motivazione e nullità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto provata la notifica del verbale presupposto della seconda ordinanza; 3) violazione dell’art. 113, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in relazione alla condanna al doppio contributo unificato conseguente al rigetto dell’appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che il Tribunale aveva affrontato entrambe le questioni rilevanti: la tardività dell’eccezione di difetto di delega e, nel merito, l’irrilevanza della mancata espressa menzione della delega nel provvedimento sanzionatorio. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo anche perché, in materia di ordinanze-ingiunzione, il provvedimento può essere emesso dal viceprefetto aggiunto e l’opponente che deduca la mancanza di delega ha l’onere di provarla, anche sollecitando l’acquisizione di informazioni all’amministrazione o al giudice; inoltre la censura relativa alla competenza era stata proposta tardivamente e non integrava un vizio di incompetenza assoluta. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità, osservando che il Tribunale aveva motivato in modo chiaro sulla validità della notifica valorizzando il luogo abituale di dimora e la prova presuntiva risultante dagli atti; il ricorrente non aveva efficacemente confutato tale ragionamento. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché fondato sull’assunto che l’appello avrebbe dovuto essere accolto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la Prefettura non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 8-bis, comma 5, l. n. 386/1990

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alle ordinanze-ingiunzione irrogate per violazioni della disciplina sugli assegni.

  • Tabella B) di cui all’art. 2 d.lgs. n. 139/2000

    La Corte la richiama per affermare che essa attribuisce anche al viceprefetto aggiunto competenze in materia sanzionatoria, sicché la sua sostituzione al prefetto può derivare direttamente dalla legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato per incardinare le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza e di dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 18 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla motivazione e sul contenuto della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012

    Richiamato per spiegare la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la conseguente riduzione del controllo sulla motivazione.

  • art. 213 c.p.c.

    Indicato come strumento che l’opponente può sollecitare per acquisire informazioni presso l’amministrazione sulla delega mancante.

  • art. 23, comma 6, l. n. 689/1981

    Richiamato quale potere istruttorio del giudice nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

  • l. n. 689/1981

    La Corte la qualifica come modello procedimentale di natura impugnatoria, nel quale i motivi di opposizione devono essere tutti dedotti nel ricorso introduttivo.

  • art. 113, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel terzo motivo e poi nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione tutti i motivi di illegittimità del provvedimento devono essere dedotti nel ricorso introduttivo; la successiva integrazione in corso di causa è preclusa, salvo ipotesi di inesistenza o di vizi rilevabili d’ufficio nei limiti consentiti.
  • Il vizio di incompetenza assoluta ricorre solo quando l’atto provenga da un organo che operi in una materia del tutto estranea alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione; quando invece il problema riguarda il rapporto tra organi appartenenti alla stessa amministrazione, il vizio è di incompetenza relativa e deve essere tempestivamente eccepito.
  • In materia di ordinanze sanzionatorie prefettizie, l’opponente che contesti la mancanza di delega del funzionario firmatario ha l’onere di provare il fatto negativo, potendo anche attivarsi per ottenere attestazioni dall’amministrazione o chiedere al giudice di acquisire informazioni istruttorie.
  • La mancanza, nel provvedimento amministrativo, dell’espressa indicazione della delega non comporta di per sé nullità, se la sostituzione del funzionario è consentita dall’assetto normativo dell’ufficio.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivi, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Ai fini della notifica, le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo sul luogo di residenza o dimora e possono essere superate da elementi di fatto apprezzati dal giudice di merito, come la ricezione di altri atti presso il medesimo indirizzo.
  • L’ulteriore contributo unificato è dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, quando il ricorso per cassazione sia rigettato o dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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