Ordinanza n. 11445/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento del decreto prot. -OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno in data 3.3.2023 e notificato in data 8.4.2023, con il quale è stato disposto il respingimento dell’istanza presentata in data 9.4.2019 dalla ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministro dell'Interno con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, la difesa ha comunicato il decesso della ricorrente. Il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto, prendendo atto dell'interruzione del processo per morte della parte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione all'art. 299 c.p.c., a seguito della comunicazione del decesso della ricorrente. Il giudizio potrà essere eventualmente riassunto nei termini di legge. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità del decreto di respingimento né sui motivi di ricorso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
interruzione del processo
La morte della parte determina l'interruzione del processo, quando comunicata secondo le modalità rilevanti nel giudizio, con possibilità di successiva riassunzione nei termini di legge.
Richiamato quale disciplina dell'interruzione del processo conseguente alla morte della parte.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Individua il titolo normativo dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, senza essere applicato nel merito dall'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La morte della parte, comunicata nel corso del giudizio, impone al giudice amministrativo di prendere atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 299 c.p.c., senza definire nel merito la domanda impugnatoria; il processo può essere riassunto nei termini di legge.
- Quando ricorrono i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità nel provvedimento, in applicazione della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
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