Ordinanza n. 1036/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del progetto terapeutico datato 14.02.2025 e accertamento del diritto alla terapia sanitaria ABA Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\6\2025 : in parte qua, in estensione dell’impugnativa degli atti gravati col ricorso principale, della DGR Lazio n. 215/2025 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 22.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto terapeutico del 14 febbraio 2025, nonché, con motivi aggiunti, DGR Lazio n. 215/2025, nella parte concernente l'erogazione della terapia ABA
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto terapeutico predisposto dall'ASL e chiesto l'accertamento del diritto del minore alla prosecuzione di una terapia sanitaria secondo il metodo Applied Behavior Analysis (ABA), nella misura di 20 ore settimanali o, in via cautelare, almeno 12 ore settimanali per ulteriori 48 mesi. Con motivi aggiunti hanno esteso l'impugnazione alla DGR Lazio n. 215/2025. Dopo il precedente rigetto della domanda cautelare, confermato in appello, i ricorrenti hanno chiesto il riesame deducendo il mutamento delle circostanze: cessazione, al 31 dicembre 2025, della presa in carico da parte dell'ASL; riduzione da sei a due ore settimanali della terapia ABA svolta durante l'orario scolastico; peggioramento delle condizioni del minore, attestato da certificazione specialistica del 18 novembre 2025. L'ASL ha sostenuto che non vi fosse stata interruzione della presa in carico e si è formalmente impegnata a proseguire il rimborso del progetto terapeutico in essere sino alla nuova rivalutazione da parte dell'Unità per i disturbi dello spettro autistico, rilevando inoltre che i genitori non avevano accettato l'erogazione diretta e il coordinamento del progetto da parte dell'azienda.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare di riesame. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora perché il minore risultava ancora preso in carico dall'ASL senza soluzione di continuità e l'azienda si era formalmente impegnata a continuare a erogare il trattamento previsto dal progetto impugnato, comprendente sei ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale ABA a scuola, quattro ore a domicilio, supervisione mensile e progressiva riduzione dell'intervento scolastico diretto dopo l'inizio della scuola secondaria di primo grado. Il Collegio ha inoltre considerato che il minore, ormai tredicenne, rientrava in una fascia d'età per la quale le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico non attestano, sulla base delle evidenze disponibili, l'efficacia del metodo ABA con il medesimo grado di supporto scientifico riconosciuto per le fasce infantili; le raccomandazioni relative a bambini e adolescenti sono condizionate e fondate su prove di qualità molto bassa. Il progetto dell'organismo competente dell'ASL è stato ritenuto adeguatamente motivato e più coerente con le Linee guida rispetto alla relazione specialistica prodotta dai ricorrenti, che proponeva l'incremento della terapia ABA ad almeno 12-15 ore settimanali fino alla conclusione della scuola secondaria di primo grado. Il TAR ha comunque precisato che le Linee guida non sostituiscono la valutazione dei professionisti sul singolo caso e ha lasciato ferma la necessità di una nuova rivalutazione del minore, con la collaborazione dei genitori, da parte dell'Unità competente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto l'istanza di riesame per l'insussistenza del periculum in mora.
art. 1, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale ... i servizi e le prestazioni ... la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate ...
Il Servizio sanitario è tenuto a porre a carico del sistema le prestazioni dotate di adeguata evidenza di efficacia e appropriatezza, valutate anche in rapporto alle condizioni cliniche del paziente e all'impiego delle risorse. La disposizione è stata richiamata per valutare l'appropriatezza del trattamento ABA richiesto in relazione all'età del minore e alle evidenze scientifiche disponibili.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato tra le disposizioni che giustificano l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando l'amministrazione sanitaria dimostri di avere mantenuto senza soluzione di continuità la presa in carico del paziente e si sia formalmente impegnata a proseguire l'erogazione del trattamento già previsto, fino alla nuova rivalutazione clinica.
- Il diritto alla prestazione sanitaria non comporta necessariamente il diritto all'erogazione nella quantità o secondo le modalità richieste dal paziente, quando l'amministrazione abbia predisposto un progetto terapeutico individualizzato motivato sulla base delle condizioni cliniche, delle Linee guida e delle evidenze scientifiche disponibili.
- Le Linee guida sanitarie non sostituiscono la valutazione professionale sul singolo caso, ma costituiscono un parametro rilevante per verificare l'appropriatezza e la ragionevolezza del progetto terapeutico predisposto dall'azienda sanitaria.
- Nel valutare l'appropriatezza di una terapia comportamentale, l'amministrazione sanitaria e il giudice possono considerare l'età del paziente e il diverso grado di solidità delle evidenze scientifiche riferite alle varie fasce d'età; per gli adolescenti, raccomandazioni fondate su prove di qualità molto bassa non impongono automaticamente l'erogazione nella misura richiesta dal paziente.
- La permanenza della presa in carico e l'impegno dell'azienda sanitaria a sottoporre il paziente a rivalutazione da parte dell'unità specialistica competente possono giustificare il rigetto della domanda cautelare, ferma restando la necessità di una successiva rivalutazione individualizzata con la collaborazione della famiglia.
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