Cassazione Penale, Sentenza n. 45093/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nassere era stato giudicato per il delitto di furto (artt. 56, 624, 625 n.2 c.p.) per avere prelevato capi di abbigliamento nel negozio "Galassia" ad Alessandria il 23/02/2020, strappando etichette e dirigendosi verso l'uscita riservata ai non acquirenti; bloccato da sorvegliante/guardia giurata dopo non aver risposto all'intimazione di fermarsi. In appello erano state riconosciute le attenuanti generiche e del danno lieve, equivalenti all'aggravante della violenza sulle cose. Con ricorso in Cassazione la difesa ha impugnato la configurabilità del tentativo (sostenendo che l'imputato avrebbe consegnato la merce su richiesta, trovandosi ancora in esercizio), la sussistenza della violenza sulle cose (contestando lo strappo delle etichette e l'assenza di danno), la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis), e l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i primi quattro motivi fossero questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità e che la motivazione di merito fosse fondata: gli atti compiuti (prelievo, strappo delle etichette, avviarsi verso l'uscita) costituiscono atti idonei e non equivoci diretti all'impossessamento (tentativo), lo strappo delle etichette integra la "violenza sulle cose" anche se diretta agli ausili posti sulla cosa, la tenuità non è applicabile alla luce dei precedenti e delle modalità del fatto; il motivo sulla recidiva è inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina del tentativo: la Corte ha ritenuto che gli atti eseguiti dall'imputato (prelievo, strappo etichette, direzione verso l'uscita) fossero atti idonei e non equivoci a porre in essere il delitto, integrando il tentativo
Norma sul delitto di furto: i fatti contestati sono stati qualificati come tentativo di furto alla luce degli atti idonei posti in essere dall'imputato
Aggravante della violenza sulle cose: la Corte ha ritenuto che lo strappo delle etichette, quali strumenti materiali apposti sulla cosa per garantirne la riconducibilità al venditore, integri la violenza sulle cose ai fini dell'aggravante
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dal giudice di merito alla luce delle precedenti condanne e delle modalità del fatto; Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione e non riesaminabile in sede di legittimità
Richiamato nel motivo riguardante la configurabilità del tentativo e la valutazione delle prove; la Corte di Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto che il tema fosse stato sollevato in termini generici in appello e che il motivo relativo alla recidiva in Cassazione fosse inammissibile per genericità
Attenuante del danno lieve: riconosciuta in appello ma considerata, insieme alle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante rilevata; valutazione di merito ritenuta legittima
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: le contestazioni basate esclusivamente sulla diversa valutazione delle prove di merito sono inammissibili in sede di legittimità
- Per il tentativo di furto possono essere decisivi atti 'preparatori' che dimostrino la definitiva intenzione dell'agente (es. asportazione di etichette, direzione verso l'uscita riservata ai non acquirenti)
- La "violenza sulle cose" ai fini dell'aggravante può essere integrata anche dall'azione sui dispositivi o sugli strumenti materiali apposti sulla cosa (etichette, placche antitaccheggio) che ne garantiscono la riconducibilità al venditore
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità) è esclusa quando emergono precedenti e modalità di condotta non compatibili con la particolare esiguità del fatto; la valutazione compete al giudice di merito
- Le doglianze generiche sul riconoscimento della recidiva sono inammissibili: le questioni relative alla recidiva devono essere dedotte e motivate specificamente in grado d'appello e, se impugnate, in Cassazione
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