Cassazione Civile, Ordinanza n. 33466/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta di registro, emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di credito per il recupero di somme dovute in base a un finanziamento originario. L'Agenzia sosteneva che il decreto ingiuntivo enunciasse un atto sottostante soggetto a tassazione (il contratto di finanziamento) e che, quindi, fosse dovuta l'imposta anche sull'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. La CTR aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non integrata l'enunciazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza regionale per violazione dell'obbligo motivazionale; 2) violazione dell'art. 22 TUR e delle norme sulla cessione del credito, sostenendo che il ricorso per decreto ingiuntivo conteneva gli elementi essenziali dell'operazione di finanziamento e della cessione; 3) ulteriore violazione delle norme tributarie e civilistiche sulla cessione del credito, assumendo che, in presenza di un unico documento contenente più atti, ciascuno fosse autonomamente tassabile e che fosse necessario un onere di enunciazione rafforzato; 4) violazione del principio di alternatività IVA/registro, lamentando che, esclusa l'enunciazione, la CTR avrebbe dovuto trarre le conseguenze sul regime impositivo del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo che la sentenza impugnata, pur sintetica, non fosse meramente apparente e che non si potesse censurare la CTR per non avere pronunciato ultra o extra petita sulla diversa questione della tassazione del decreto ingiuntivo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che il ricorso per ingiunzione integra il decreto ingiuntivo ai fini della tassazione per enunciazione e che, nel caso di cessione del credito, l'enunciazione deve riguardare sia il rapporto originario sia gli atti di modificazione soggettiva del lato attivo; tuttavia la sentenza di merito non consentiva di verificare quali atti fossero stati effettivamente esaminati. Per effetto dell'accoglimento parziale, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
invocato per denunciare la motivazione apparente; la Corte ha escluso che ricorresse una nullità per difetto assoluto di motivazione, ritenendo sufficiente, seppur essenziale, la motivazione della sentenza di merito
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'enunciazione contenuta nel ricorso per ingiunzione rileva ai fini della tassazione dell'atto enunciato; nel caso di cessione del credito l'enunciazione deve investire anche gli atti che hanno modificato il lato attivo del rapporto
richiamato per la disciplina della cessione del credito, rilevante ai fini dell'individuazione del rapporto tra atto originario e successivi atti di trasferimento del credito
richiamato nel quadro della disciplina della cessione del credito e dei suoi effetti
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato insieme alle altre norme del TUR sulla tassazione degli atti
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
invocato in tema di alternatività IVA/registro; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito non poteva pronunciarsi oltre i limiti della domanda
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente nel quadro dell'operazione soggetta a IVA e del rapporto con l'imposta di registro
art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente insieme alle altre disposizioni IVA
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai limiti del potere decisorio del giudice tributario e alla disponibilità della domanda
art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti giudiziari
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, il ricorso per decreto ingiuntivo integra il decreto stesso: perciò le enunciazioni contenute nel ricorso, anche se richiamate per relationem, possono assumere rilievo fiscale.
- Quando il credito azionato deriva da cessione, l'enunciazione deve considerare non solo il rapporto originario da cui il credito trae fonte, ma anche gli atti che hanno inciso sul lato attivo del rapporto; in tale ipotesi opera un onere di enunciazione più rigoroso per accertare la coincidenza soggettiva richiesta dalla disciplina tributaria.
- Una sentenza non è nulla per motivazione meramente apparente se, pur essenziale o sintetica, consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
- Il giudice di merito non può pronunciarsi ultra o extra petita: questioni non devolute con l'impugnazione o non contestate nel giudizio non possono essere decise d'ufficio oltre i limiti del thema decidendum.
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