Cassazione Penale, Sentenza n. 29633/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo del detenuto contro il provvedimento di non inoltro di una missiva. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 6 CEDU, 111, 15 e 3 Cost. e dell'art. 18-ter ord. pen., sostenendo di essere stato notificato soltanto del provvedimento di non inoltro senza la motivazione sottostante, con conseguente impossibilità di sapere su quali ragioni fondare il reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il detenuto fosse stato tempestivamente informato del mancato inoltro (27/01/2021), che non risultino motivi di reclamo proposti fuori termine né che siano state prospettate concrete e specifiche lesioni del diritto di difesa derivanti dalla presunta mancata notifica della motivazione. La Corte ha inoltre valorizzato l'equivocità del contenuto della missiva (frasi senza apparente connessione e appellativi inconsueti) come fattore che giustifica il trattamento. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (Cedu)
Invocato in relazione al diritto a un equo processo; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione concreta perché il detenuto era stato informato e non ha dimostrato specifico pregiudizio.
Costituzione, art. 111
Riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non fosse stato leso in modo concreto.
Costituzione, art. 15
Citato dal ricorrente (probabile riferimento alle libertà personali), ma non è stato ritenuto violato nella fattispecie alla luce delle circostanze processuali.
Costituzione, art. 3
Richiamato dal ricorrente (parità di trattamento), senza che la Corte ravvisi nella vicenda una disparità o un vulnus concretamente rilevante.
Ordinamento penitenziario, art. 18-ter (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
Secondo la giurisprudenza richiamata, la conoscibilità delle ragioni del trattenimento della corrispondenza richiede la possibilità di prendere visione del provvedimento o di ottenerne copia. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'informazione data al detenuto fosse sufficiente e che non risultasse pregiudizio effettivo.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020 (Guarino, Rv. 279638)
Citata quale principio secondo cui va garantita la conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza; la Corte l'ha applicata distinguendo la fattispecie concreta, ritenendo che qui l'esigenza fosse stata soddisfatta.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- Il detenuto ha diritto a conoscere le ragioni del trattenimento della corrispondenza: la notifica integrale del provvedimento o la possibilità di ottenerne copia sono gli strumenti idonei a garantire tale diritto.
- La mera affermazione di mancata notifica della motivazione non è sufficiente: occorre dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa o la mancata possibilità di proporre un reclamo efficace.
- Se il detenuto è stato tempestivamente informato dell'adozione del provvedimento e non propone motivi di reclamo specifici e tempestivi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il contenuto equivoco, oscuro o potenzialmente pericoloso della corrispondenza può giustificare il non inoltro e riduce la portata della protezione invocabile dal mittente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sono applicabili spese processuali e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante formulare il reclamo in modo tempestivo e dettagliato per evitare sanzioni.
- Per ottenere tutela è consigliabile che il detenuto richieda espressamente copia del provvedimento e motivi puntuali per eventuale impugnazione, documentando eventuali pregiudizi al diritto di difesa.
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