Parere n. 535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il giudizio di non idoneità all'arruolamento di 1758 allievi agenti della polizia penitenziaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGiudizio di non idoneità attitudinale all’arruolamento nel concorso per 1.758 allievi agenti della polizia penitenziaria
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione attitudinale il 13 giugno 2023, deducendo eccesso di potere e contestando la congruità della valutazione. Ha sostenuto, in particolare, che la commissione non avrebbe adeguatamente considerato il precedente servizio prestato presso lo Stato Maggiore della Difesa senza demeriti e che le domande del perito selettore non sarebbero state conformi ai criteri del bando. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il punteggio conseguito nella fase preselettiva, ritenendolo incompatibile con le carenze attitudinali rilevate dalla commissione. La questione riguarda quindi la legittimità e la sufficienza motivazionale del giudizio collegiale di non idoneità psico-attitudinale, nonché i limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione rispetto a una diversa perizia psico-diagnostica prodotta dal candidato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. L’accertamento attitudinale si svolge mediante test collettivi e individuali, integrati da un colloquio, predisposti in relazione alle funzioni proprie della qualifica e somministrati da periti tecnici esperti. Gli artt. 124 e 125 del d.lgs. 443/1992 individuano i requisiti attitudinali richiesti, tra cui la capacità intellettiva di affrontare situazioni nuove con soluzioni appropriate, l’intelligenza dinamico-pratica, la capacità di percezione ed esecuzione e le qualità attentive; l’art. 13 del bando richiama tali criteri. Nel caso concreto, la motivazione del giudizio di non idoneità è stata ritenuta sufficiente e coerente con i parametri normativi e con i compiti propri dell’agente di polizia penitenziaria. Il giudizio collegiale della commissione, fondato sui dati delle prove e del colloquio, esprime una valutazione tecnica ampiamente discrezionale e non può essere sostituito da una diversa valutazione contenuta in una perizia psico-diagnostica svolta al di fuori della procedura concorsuale. Il precedente servizio militare e il punteggio della preselezione non sono stati ritenuti elementi idonei a superare la specifica valutazione attitudinale.
Osservazioni
Giudizio di non idoneità attitudinale
La motivazione relativa all’insufficiente elasticità cognitiva, alla capacità di affrontare situazioni nuove, all’intelligenza dinamico-pratica, alla percezione, all’esecuzione e alle qualità attentive è stata ritenuta sufficientemente motivata e parametrata alla natura delle funzioni di agente di polizia penitenziaria.
Valutazione del precedente servizio militare
Il servizio prestato presso lo Stato Maggiore della Difesa senza demeriti non è stato ritenuto decisivo, poiché l’idoneità attitudinale deve essere accertata dalla specifica commissione nell’ambito della procedura concorsuale e in relazione ai compiti della qualifica da conseguire.
Punteggio nella fase preselettiva
Il risultato positivo nella fase preselettiva non consente di mettere in discussione il distinto accertamento dei requisiti psico-attitudinali, svolto sulla base di prove e colloquio specificamente diretti a verificare le capacità richieste dal ruolo.
Perizia psico-diagnostica esterna
Le conclusioni di una diversa perizia psico-diagnostica, anche se proveniente da un medico o psicologo pubblico, non possono sostituire o smentire la valutazione della commissione concorsuale competente, considerata la natura tecnica e la non ripetibilità del giudizio attitudinale al di fuori della procedura concorsuale.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 443/1992
l'esame attitudinale è “diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima”
La disposizione individua la finalità e i contenuti generali dell’esame attitudinale per il servizio penitenziario.
art. 125 d.lgs. 443/1992
“I requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, sono i seguenti”
La norma specifica i requisiti attitudinali degli allievi agenti: livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e adattabilità.
art. 13 del bando di concorso
La disposizione del bando conferma integralmente il contenuto dell’art. 124 del d.lgs. 443/1992 in materia di accertamenti attitudinali.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o non idoneità attitudinale nei concorsi per allievi agenti della polizia penitenziaria è legittimamente espresso dalla commissione competente sulla base dell’esame collegiale dei test collettivi e individuali e del colloquio, in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dal bando.
- La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale è sufficiente quando individua la specifica carenza riscontrata e la collega ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica, senza necessità di una confutazione analitica di ogni elemento favorevole dedotto dal candidato.
- Le valutazioni della commissione concorsuale in materia psico-attitudinale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite, in sede di ricorso, dalle conclusioni di una diversa perizia svolta al di fuori della procedura concorsuale.
- Il positivo superamento di una fase preselettiva o il precedente servizio prestato senza demeriti non dimostrano automaticamente il possesso dei distinti requisiti psico-attitudinali richiesti per l’arruolamento, che devono essere verificati mediante l’apposita procedura concorsuale.
Giudizio di non idoneità attitudinale nel concorso per allievi agenti della polizia penitenziaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dal concorso per l’assunzione di 1.758 allievi agenti della polizia penitenziaria. Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla commissione il 13 giugno 2023; il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto.
Fatti e motivi del ricorso
La commissione ha ritenuto il candidato non idoneo perché non avrebbe dimostrato una sufficiente elasticità cognitiva, necessaria per affrontare situazioni nuove con soluzioni appropriate, nonché un’adeguata intelligenza dinamico-pratica, capacità di percezione ed esecuzione e qualità attentive.
Il candidato ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che la valutazione non fosse congrua. Ha richiamato il precedente servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, svolto senza demeriti, e ha contestato la conformità delle domande poste dal perito selettore ai criteri del bando. Ha inoltre sostenuto che il punteggio conseguito nella fase preselettiva, pari a 7,300, sarebbe incompatibile con le carenze cognitive rilevate.
Quadro normativo e modalità dell’accertamento
L’art. 124 del d.lgs. 443/1992 prevede che l’esame attitudinale accerti, ai fini del servizio penitenziario, la maturità della personalità, la stabilità del tono dell’umore, il controllo delle proprie istanze, il senso di responsabilità e le capacità di critica e autocritica.
L’art. 125 del medesimo decreto individua, per i candidati allievi agenti, quattro gruppi di requisiti: livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e adattabilità. La capacità intellettiva comprende la possibilità di affrontare situazioni nuove con soluzioni appropriate, l’intelligenza dinamico-pratica, le capacità di percezione ed esecuzione e le qualità attentive. L’art. 13 del bando conferma il quadro previsto dalla disciplina legislativa.
L’accertamento si svolge mediante test collettivi e individuali, integrati da un colloquio. I test sono predisposti in relazione alle funzioni e ai compiti della qualifica e sono somministrati da periti tecnici esperti. Il giudizio finale è espresso collegialmente dalla commissione sulla base dei dati emersi dalle prove e delle risultanze del colloquio.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il giudizio impugnato fosse coerente con i parametri normativi e con le funzioni proprie dell’agente di polizia penitenziaria. La motivazione, riferita all’insufficiente elasticità cognitiva e alle correlate capacità di percezione, esecuzione e attenzione, è stata considerata sufficiente e adeguatamente parametrata alla prestazione professionale richiesta.
Le valutazioni della commissione sono state qualificate come espressione di ampia discrezionalità tecnico-medico-legale. Pur potendo essere opinabili, esse non possono essere sostituite da una diversa valutazione contenuta in una perizia psico-diagnostica svolta presso altra struttura, anche se elaborata da un medico o psicologo pubblico.
Il Consiglio ha richiamato, in proposito, la competenza specifica della commissione concorsuale e la non ripetibilità del giudizio psico-attitudinale al di fuori della procedura concorsuale, citando Cons. Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 7634, Cons. Stato, 20 aprile 2020, n. 2497, e T.A.R. Roma, Sez. V, 13 maggio 2022, n. 5975.
Esito
Il ricorso è stato ritenuto infondato. Il precedente servizio militare senza demeriti e il punteggio conseguito nella preselezione non sono stati considerati idonei a superare il distinto accertamento attitudinale. La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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