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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28503/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva rigettato la richiesta di restituzione di euro 5.600 sequestrati nell'abitazione del fratello, indagato per reati in materia di stupefacenti. Sosteneva che il denaro fosse di sua proprietà e destinato al pagamento di cure odontoiatriche; lamentava, ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., che il tribunale non si fosse pronunciato sul nesso di pertinenzialità tra il reato contestato al fratello e il denaro sequestrato, assumendo che tale accertamento dovesse precedere quello sulla proprietà della somma e che mancassero elementi per ritenere il denaro provento dell'attività illecita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur essendo formalmente dedotta una violazione di legge, le doglianze miravano in realtà a censurare la motivazione dell'ordinanza sulla appartenenza e sulla provenienza del denaro. Ha quindi richiamato il limite dell'art. 325 c.p.p. per il ricorso avverso le ordinanze rese ex art. 324 c.p.p., ammissibile soltanto per violazione di legge e non per vizi motivazionali, salvo i casi di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente. Nel caso concreto il tribunale aveva motivato in modo congruo e approfondito sulla riconducibilità della somma all'attività di spaccio del fratello, escludendo sia l'appartenenza alla ricorrente sia il difetto di pronuncia sul nesso di pertinenzialità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il reato presupposto evocato è quello di attività di spaccio, rispetto al quale il denaro sequestrato era ritenuto provento illecito.

  • art. 322 c.p.p.

    È richiamato dalla ricorrente come base dell'impugnazione incidentale relativa al sequestro/restituzione del bene.

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare avverso il provvedimento sul sequestro; la Corte richiama tale norma per individuare il perimetro del controllo di legittimità.

  • art. 325 c.p.p.

    "il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge"

    Il ricorso è limitato alla sola violazione di legge e non consente di dedurre vizi di motivazione, salvo mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma il provvedimento dispone la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende secondo la disciplina delle impugnazioni inammissibili.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro emesse in appello cautelare, il sindacato è circoscritto alla violazione di legge: non è possibile trasformare il ricorso in una censura di merito sulla motivazione.
  • La nozione di violazione di legge, in tema di motivazione, comprende soltanto i casi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente; resta invece estranea al sindacato di legittimità la mera illogicità, anche manifesta, dell'apparato argomentativo.
  • Una motivazione è apparente solo quando è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da non rendere comprensibile il percorso logico del giudice; se il giudice spiega in modo congruo la riconducibilità del bene al reato, il controllo sulla pertinenzialità deve ritenersi compiuto.
  • Ai fini del sequestro di somme di denaro, la valorizzazione di elementi fattuali come il luogo di rinvenimento, l'esclusivo utilizzo dell'abitazione da parte dell'indagato e la tipologia delle banconote può sorreggere il giudizio di pertinenzialità e di provenienza illecita del bene.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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