Cassazione Penale, Sentenza n. 40945/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Marco Botta con due motivi: (1) violazione di norme processuali e pregiudizio del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU), per aver trasformato la trattazione del processo in forma scritta nonostante il decreto di citazione a giudizio del 21/12/2022 avesse disposto la comparizione delle parti, nonché nonostante la specifica richiesta della difesa e la comunicazione della Cancelleria del 16/2/2023 che indicava che la "trattazione del processo avverrà in presenza"; il ricorrente deduce nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. per essere stato impedito a presentare conclusioni scritte nei termini e a concludere oralmente in udienza. (2) vizio di motivazione e travisamento delle prove per non aver valutato il verbale di pronto soccorso che attestava lesioni subite dall'imputato durante i fatti, circostanza che poteva portare al riconoscimento di una scriminante o alla valutazione della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che non era stato emesso alcun provvedimento di trasformazione del rito dopo il decreto di citazione che disponeva la comparizione e che la comunicazione della Cancelleria aveva creato un legittimo affidamento sulla trattazione in presenza. Ne è derivata la configurazione di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. L'accoglimento del primo motivo è stato ritenuto assorbente rispetto al secondo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
La Corte ha ritenuto applicabile la nullità di ordine generale per la lesione del diritto di intervento dell'imputato quando la trattazione del processo viene trasformata in forma non partecipata senza che vi sia stato un valido provvedimento di trasformazione e nonostante l'affidamento legittimo della difesa sulla trattazione in presenza
art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176/2020
Normativa emergenziale che autorizzava trattazioni non partecipate: la Corte ha chiarito che la trasformazione del rito in forma non partecipata presupponeva, per essere operata, l'avviso o il provvedimento originario di trattazione non partecipata; non era applicabile la trasformazione senza adeguata base procedurale nel caso in esame
Richiamata nel contesto dei termini di applicazione della normativa emergenziale; tuttavia la Corte ha sottolineato che nessun provvedimento successivo al decreto di citazione aveva disposto la trasformazione del rito
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che la decisione di trattare il processo in forma non partecipata abbia inciso su tali diritti quando ha smentito l'aspettativa della difesa di discutere in udienza
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Citate in relazione al diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha valutato la violazione processuale anche alla luce di tali garanzie internazionali
Norme penali relative ai reati di cui l'imputato era stato ritenuto colpevole in primo e secondo grado; citate come oggetto della sentenza impugnata, non oggetto della decisione di legittimità nel merito
Massime di principio
- Se il decreto di citazione fissa la comparizione delle parti, la Corte non può poi trasformare la trattazione in forma non partecipata senza un provvedimento valido che giustifichi tale trasformazione; l'assenza di tale provvedimento può integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Una comunicazione della Cancelleria che specifica la trattazione "in presenza" crea un legittimo affidamento della difesa: la modifica intempestiva del rito può ledere i diritti di difesa e del contraddittorio.
- La richiesta di discussione orale da parte dell'imputato è necessaria per ottenere la trattazione partecipata solo se, sin dall'origine, il procedimento era stato disposto in forma non partecipata; non può essere invocata come motivo per trasformare un rito originariamente fissato con comparizione della parti.
- Quando una violazione procedurale incide sul diritto di difesa in modo significativo, il giudice di legittimità può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio, anche su diversa Corte territoriale.
- Motivi di merito (es. valutazione di verbali sanitari che potrebbero integrare scriminanti o particolare tenuità) possono essere assorbiti se il vizio procedurale principale è ritenuto decisivo; tuttavia, in sede di nuovo giudizio tali elementi dovranno essere nuovamente valutati dal giudice di merito.
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