Cassazione Penale, Sentenza n. 38828/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per tentata estorsione aggravata commessa ai danni di Pasquale Romano. Il ricorrente contestava la carenza di gravità indiziaria (basata su una sola intercettazione tra Startari e Galati ritenuta insufficiente a provare condotta estorsiva o un ruolo esecutivo), l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (sia sul profilo dell'uso del 'metodo' mafioso sia sull'agevolazione del sodalizio) e l'insussistenza delle esigenze cautelari; denunciava inoltre che il Tribunale in sede di riesame non aveva adeguatamente risposto ai rilievi sollevati dalla sentenza di annullamento della Corte e si era limitato a riprodurre la motivazione già precedentemente adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (adito in sede di rinvio) perché non ha risolto l'alternativa ricostruttiva evidenziata nella sentenza di annullamento: la trascrizione integrale della conversazione intercettata non ha dimostrato in modo convincente un intervento fattivo dello Startari nella fase esecutiva dell'estorsione (potrebbe essersi limitato a raccogliere/trasmettere informazioni per conto di terzi). Poiché il Tribunale non ha adeguatamente motivato e non ha superato i dubbi segnalati, la Corte ha annullato nuovamente il provvedimento e disposto il rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale.
Norme richiamate
L'aggravante collegata alle condotte agevolative o all'uso del 'metodo' di stampo mafioso richiede elementi concreti che dimostrino sia l'effettiva partecipazione o contiguità all'associazione sia l'impiego del metodo intimidatorio; nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante senza fornire sufficiente concreta dimostrazione di tali presupposti
art. 628 cod. pen. comma terzo, n. 3 (richiamato dal capoverso dell'art. 629)
Riferimento normativo alle aggravanti previste per reati come la rapina e il reato di estorsione; la difesa ha contestato l'applicabilità dell'aggravante richiamata dal Tribunale alla luce dell'assenza di prova dell'effettiva partecipazione dell'imputato o del metodo mafioso
Norma che disciplina l'estorsione; il Tribunale ha ricostruito l'ipotesi di tentata estorsione ma la Corte ha ritenuto che, sulla base delle intercettazioni prodotte, non sia stato adeguatamente dimostrato il contributo esecutivo dello Startari
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la censura riguarda la presunta mancata corretta valutazione e motivazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale
Richiamato dalla difesa in ordine ai limiti di denuncia o acquisizione probatoria; la contestazione denunciava che il Tribunale non ha dato adeguata risposta alle censure difensive fondate su tali criteri probatori
art. 275 comma terzo cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale come base di una presunzione utilizzata nella motivazione; la Corte osserva che tale presunzione ha carattere relativo e necessita di specifica motivazione, specie in presenza del cosiddetto 'tempo silente' e quando le censure difensive sollevano alternative ricostruttive rilevanti
Massime di principio
- Una singola intercettazione, da sola, difficilmente garantisce la necessaria consistenza della gravità indiziaria: il giudice deve contestualizzare l'intercettazione e spiegare in che modo essa dimostri un contributo causale dell'indagato alla fase esecutiva del reato
- Per riconoscere aggravanti di tipo mafioso (agevolazione o uso del metodo) occorrono elementi concreti che attestino la contiguità o l'appartenenza al sodalizio e l'impiego del metodo intimidatorio; mere affermazioni o genericità non sono sufficienti
- Il giudice di rinvio è vincolato a confrontarsi con i punti critici evidenziati dalla Cassazione nella sentenza di annullamento e deve motivare specificamente perché ritiene superate le ragioni del vizio già rilevato
- Le presunzioni processuali (es. art. 275 c.p.p.) hanno carattere relativo e non possono sostituire una motivazione adeguata: se la prova è datata o vi è un 'tempo silente', il giudice deve giustificare la necessità della misura cautelare in termini concreti
- Quando il ruolo dell'imputato è solo di 'intermediario informativo' o di mera trasmissione di notizie, è necessario valutare se tale condotta abbia inciso sull'evento estorsivo — se no, potrebbe integrarsi una fattispecie di rilievo penale minore o non integrare il concorso nell'estorsione
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