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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14266/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 641, comma 1, c.p., sostenendo violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 129 c.p.p. (con riferimento alla disciplina dell'impugnazione). Nello specifico il ricorso deduceva che l'appello proposto il 13/12/2019 era tardivo rispetto ai termini di impugnazione, poiché la sentenza di primo grado (23/06/2016) era stata notificata ai sensi dell'art. 159 c.p.p. e, non essendo stato proposto gravame nei termini, era divenuta irrevocabile in data 11/11/2018; non risultavano istanze o provvedimenti di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; di conseguenza la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato la prescrizione intervenuta nel corso di un giudizio d'appello in realtà inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era già passata in giudicato al momento della proposizione dell'appello e che l'appello successivo era pertanto tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.p. Di conseguenza la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operata dalla Corte d'appello è risultata illegittima. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello, con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 641, comma 1, cod. pen.

    Indica il reato di cui era accusato l'imputato (contestazione sostanziale del procedimento). La Corte ha usato questa norma solo per individuare il fatto-reato oggetto del processo.

  • art. 648 c.p.p. (comma 2)

    Applicata per affermare che se, al momento della proposizione dell'appello, la sentenza di primo grado è già passata in giudicato, l'appello è inammissibile; la Corte ha ritenuto che l'appello tardivo non potesse interrompere la prescrizione né giustificare una declaratoria di estinzione del reato.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel motivo del ricorso come riferimento alla normativa sulle conseguenze procedurali dell'impugnazione; la Corte ha valutato l'impugnazione alla luce delle norme sull'ammissibilità e sugli effetti delle impugnazioni.

  • art. 159 c.p.p.

    Riferito alla notifica della sentenza all'imputato e al difensore; la Corte ha accertato che la sentenza di primo grado era stata validamente notificata ai sensi di questa norma e quindi il termine per impugnare è decorso senza gravame, con conseguente irrevocabilità della sentenza.

  • art. 175 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte ha constatato l'assenza di istanze o provvedimenti di restituzione nel termine, elemento che ha contribuito a dichiarare l'appello inammissibile.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data e la forma della notifica della sentenza di primo grado: se la sentenza è stata validamente notificata e non è stato proposto gravame nei termini, essa diventa irrevocabile e eventuali impugnazioni tardive sono inammissibili.
  • Un appello tardivo non interrompe i termini di prescrizione né può legittimamente produrre la declaratoria di estinzione del reato; la corte che riceve un appello tardivo deve dichiararne l'inammissibilità e non può pronunciarsi sul merito o sulla prescrizione come se il giudizio fosse regolarmente instaurato.
  • La presenza o meno di istanze di restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) è determinante: senza una richiesta di restituzione accolta, l'impugnazione tardiva resta inammissibile.
  • Per il pubblico ministero che impugna una decisione favorevole all'imputato per prescrizione, è possibile chiedere l'annullamento dell'atto impugnato se l'appello su cui la Corte d'appello si è fondata risultava inammissibile per tardività.
  • In fase difensiva occorre controllare tempestivamente annotazioni di cancelleria e certificati di irrevocabilità: eventuali ritardi nell'impugnazione possono compromettere la posizione dell'imputato e precludere rimedi successivi se non ricorre la restitutio in termini.

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