Cassazione Penale, Sentenza n. 29213/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'08/01/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso in favore di Naddeo avverso la sentenza del Tribunale di Parma (14/02/2023) che lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione (art. 385 c.p., con concorso ex art. 81 c.p.), condannandolo a 1 anno e 4 mesi di reclusione con riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Motivi di cassazione: (1) violazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., per presunta inidoneità della dichiarazione di domicilio (presenza di doppia indicazione di domicilio, una parte sottoscritta e l'altra attestata dall'anagrafe) e conseguente mancata corretta notifica; (2) vizio di motivazione sul merito penale, con richiesta di riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per giustificare gli allontanamenti dalla detenzione domiciliare e contestazione della mancata concessione di ulteriori attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur sussistendo un vizio nella valutazione territoriale circa l'inammissibilità dell'appello (la dichiarazione allegata conteneva una parte dattiloscritta sottoscritta e una parte manoscritta attestata dall'ufficio anagrafe, idonea a provare la domiciliazione), tale vizio non incide sulla sostanza della decisione perché la Corte di appello ha comunque esaminato nel merito i motivi di appello e li ha ritenuti manifestamente infondati. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non provato lo stato di necessità ex art. 54 c.p. per nessuno degli episodi di allontanamento: mancava la dimostrazione di un pericolo grave, inevitabile e attuale che giustificasse la condotta, nonché l'impossibilità di chiedere autorizzazione o farsi aiutare. Inoltre la contestazione sulle attenuanti generiche è risultata infondata in quanto le attenuanti erano già state riconosciute in equivalenza alla recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta alcuna condanna accessoria.
Norme richiamate
Richiede che l'impugnazione indichi un luogo idoneo per la citazione in appello (domicilio o residenza). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la dichiarazione composta da parte dattiloscritta sottoscritta e parte manoscritta con attestazione dell'ufficio anagrafe fosse strutturalmente idonea a provare la domiciliazione e a soddisfare i requisiti di cui all'art. 581, 1-ter.
Collegato all'art. 581, disciplina le modalità di citazione per l'appello: la dichiarazione di domicilio serve a individuare il luogo utile per la notificazione ai fini del giudizio di appello.
Prevede la notifica a mani del difensore in caso di inidoneità della notifica all'imputato. La Corte osserva che, se la dichiarazione di domicilio dovesse risultare inidonea, la procedura corretta sarebbe la notifica al difensore ai sensi di questa norma.
Norma sullo stato di necessità che giustifica una condotta altrimenti penalmente rilevante se esiste un pericolo attuale e inevitabile per la persona e se la condotta era necessaria per evitarlo. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato tali presupposti rispetto agli episodi contestati.
Reato di evasione dalla detenzione domiciliare. La condanna pronunciata in primo grado è stata confermata nella sostanza dalla Corte territoriale, e la Cassazione ha ritenuto infondate le censure difensive.
Disciplina la continuazione/concorsualità di reati; citata nell'ambito della qualificazione delle condotte contestate.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (misura emergenziale/procedurale); la Corte ha trattato il ricorso ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
Richiamata in relazione alla proroga che ha consentito la trattazione del ricorso secondo le norme emergenziali indicate; ha valore procedurale organizzativo.
Massime di principio
- Per la validità della dichiarazione di domicilio ai fini dell'appello è necessario che emerga con chiarezza che la dichiarazione proviene dall'imputato; un documento unitario che contenga parti sottoscritte e parti attestate dall'ufficio anagrafe può essere considerato idoneo a comprovare la domiciliazione.
- La semplice impossibilità di reperire l'imputato al domicilio indicato non basta automaticamente a dichiarare inammissibile l'appello: ove la dichiarazione di domicilio sia inidonea o la notifica non vada a buon fine, la procedura corretta è la notifica a mani del difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
- In tema di stato di necessità (art. 54 c.p.) chi deduce la giustificazione deve specificare e provare che sussisteva un pericolo attuale, grave e inevitabile e l'assenza di alternative ragionevoli; mere esigenze di approvvigionamento (alimenti/medicine) non sono automaticamente idonee a integrare lo stato di necessità se non dimostrata l'impossibilità di chiedere autorizzazione o di ricorrere ad altri aiuti.
- Se la Corte territoriale, malgrado un eventuale vizio formale nella valutazione dell'ammissibilità, ha comunque esaminato e rigettato i motivi di merito come manifestamente infondati, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di prospettiva di rinnovamento di valutazione di fatto.
- Per evitare contestazioni procedurali è consigliabile comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio/residenza e allegare documentazione chiara e sottoscritta dall'imputato o attestata dall'ufficio anagrafe; in presenza di limitazioni alla libertà, è utile documentare eventuali richieste di autorizzazione o comunicazioni all'autorità di controllo.
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