Cassazione Penale, Sentenza n. 36944/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Torino che li aveva condannati per furto in concorso. Le doglianze principali riguardano: 1) lutilizzabilità e attendibilita delle dichiarazioni rese da un operante di Polizia Giudiziaria (teste di P.G. Maccari) e lattibuzione di una utenza telefonica al coimputato, con richiamo allart. 195 cod. proc. pen. e alla presunta testimonianza indiretta; 2) presunte incongruenze fra orari delle immagini di videosorveglianza e rilevazioni delle celle telefoniche, con conseguente contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale; 3) contestazione dell aggravante di cui allart. 625 n.7 cod. pen. per esposizione alla pubblica fede e dedotta erroneita della sua valutazione; 4) nel caso del Monsalve, criticità sulluso delle dichiarazioni di un teste deceduto (Natalino Colangelo) acquisite ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen.; 5) eccezione di improcedibilita per mutato regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 150/2022, sollevata tardivamente nelle conclusioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: la notizia fornita dalla madre del ricorrente agli operanti durante lattività di notificazione non rientra nella testimonianza formale soggetta allart. 195 e pertanto le informazioni sulla titolarita dellutenza telefonica sono utilizzabili; le doglianze sulla valutazione della sincronia delle immagini e delle celle sono, in gran parte, questioni di merito non sindacabili in sede di cassazione poiche attengono alla valutazione fattuale; lindicazione della circostanza aggravante di cui allart. 625 n.7 nel capo di imputazione era un errore materiale e non era stata neppure contestata in primo grado, quindi le argomentazioni difensive su tale punto risultano irrilevanti; le dichiarazioni del teste deceduto sono state integrate da documentazione e valutate dalla Corte di merito, cosi da non giustificare la rinnovazione istruttoria; la questione di improcedibilita per d.lgs. 150/2022 e stata proposta tardivamente nelle conclusioni e quindi e inedita e inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p. nn. 4 e 7
Quadro tipologico dei reati contestati: furto in concorso e circostanze aggravanti. La Corte ha osservato che lindicazione della circostanza aggravante 625 n.7 nel capo di imputazione era un errore materiale e non effettivamente contestata in primo grado
commi 1, 2, 4 e 5 menzionati in motivazione
Norme sulla testimonianza indiretta e sullinutilizzabilita delle dichiarazioni. La Corte ha ritenuto che linformazione resa dalla madre agli operanti durante lattività di notificazione non rientrasse nel contesto procedimentale che rende obbligatoria la verbalizzazione ai sensi degli artt. 136 e 357, quindi non fosse testimonianza indiretta inutilizzabile
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Previsione sulla acquisizione di dichiarazioni di soggetti successivamente deceduti come testimonianza di riferimento; la Corte ha valutato le dichiarazioni del teste deceduto integrate dalla documentazione richiamata dal teste e le ha ritenute utilizzabili
Criteri di cassazione in relazione ai vizi di motivazione e violazione di legge: la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze fossero questioni di fatto o non adeguatamente documentate e pertanto non fondate in cassazione
art. 136 e art. 357 cod. proc. pen.
Obbligo di verbalizzazione delle dichiarazioni rese in contesto procedimentale stretto; la Corte ha ritenuto che lattivita di notificazione fosse contesto amministrativo e non soggetto a tali obblighi, con conseguente utilizzabilita delle informazioni raccolte
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica del regime di procedibilità per talune fattispecie di furto. La Corte ha rilevato che la questione e stata sollevata tardivamente nelle conclusioni e quindi e inedita e inammissibile in cassazione
Conseguenze dellinammissibilita del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile irrogazione di somma a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso
Massime di principio
- Le notizie fornite a operatori di polizia durante attivita di notificazione o contatti amministrativi possono essere considerate fatti percepiti e non testimonianze formali; dunque non sempre sono inutilizzabili per assenza di verbalizzazione ai sensi dellart.195.
- Le doglianze sulla valutazione della prova tecnica o video (sincronizzazione orari, compatibilita delle immagini con tabulati telefonici) costituiscono in larga parte valutazioni di merito difficilmente sindacabili in sede di cassazione salvo macroscopici errori logici o contraddizioni nella motivazione.
- Se una circostanza aggravante non e stata effettivamente contestata nel capo di imputazione o non e stata oggetto di decisione di primo grado, le relativo doglianze difensive possono risultare irrilevanti; errori materiali nel capo di imputazione possono escludere la rilevanza dellobiezione.
- Le dichiarazioni di testimoni poi deceduti possono essere acquisite e valutate se supportate da documentazione o da altri riscontri; la loro utilizzazione richiede che la Corte motivi sullaffidabilita e sulle garanzie offerte dallacquisizione ex art.603 comma 3.
- Nuove questioni di diritto sopravvenute o mutate normative che incidono sulla procedibilita devono essere proposte tempestivamente nel ricorso principale; se sollevate tardivamente in sede di conclusioni sono inammissibili come motivi inediti.
- In cassazione e fondamentale differenziare vizi di diritto e vizi di fatto: per ottenere accoglimento occorre dimostrare un vizio giuridico o una mancanza di motivazione rilevante, non limitarsi a richiedere una rivalutazione del fatto.
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