Cassazione Civile, Ordinanza n. 08200/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2439/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022, nell'ambito di una controversia civile non ulteriormente specificata nel testo. Nessuna delle parti intimate si è costituita con controricorso. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, munito dei relativi poteri in base a procura speciale. La Corte ha quindi verificato la conformità della rinuncia all'art. 391 c.p.c. e ne ha tratto le conseguenze processuali.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore della società ricorrente, ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, e ha negato l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, precisando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La rinuncia al ricorso, depositata dal difensore munito di procura speciale, è stata ritenuta conforme alla norma e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il cd. doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso; la norma è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Il doppio contributo unificato previsto per le impugnazioni è misura eccezionale e latamente sanzionatoria: non è applicabile per analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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