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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08200/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2439/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022, nell'ambito di una controversia civile non ulteriormente specificata nel testo. Nessuna delle parti intimate si è costituita con controricorso. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, munito dei relativi poteri in base a procura speciale. La Corte ha quindi verificato la conformità della rinuncia all'art. 391 c.p.c. e ne ha tratto le conseguenze processuali.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore della società ricorrente, ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, e ha negato l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, precisando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, depositata dal difensore munito di procura speciale, è stata ritenuta conforme alla norma e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il cd. doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso; la norma è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Il doppio contributo unificato previsto per le impugnazioni è misura eccezionale e latamente sanzionatoria: non è applicabile per analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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