Cassazione Civile, Ordinanza n. 00464/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un precetto per il rilascio di un immobile intimato dal comune nei confronti di un privato, sul presupposto che il bene fosse detenuto senza titolo in forza di una precedente sentenza passata in giudicato. Il destinatario del precetto propose opposizione all'esecuzione, sostenendo in sostanza che l'immobile oggetto del comando esecutivo fosse diverso da quello effettivamente occupato e lamentando altresì la mancata ammissione di prove. Il tribunale rigettò l'opposizione e la corte d'appello confermò la decisione. In Cassazione gli eredi del soccombente dedussero, con due motivi esposti congiuntamente, errata interpretazione e applicazione delle norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse compiutamente valutato le prove documentali e istruttorie offerte e non avesse ammesso le prove richieste, invocando il principio dell'equo processo. La Corte rileva tuttavia che le censure sono di natura esclusivamente fattuale, ripropongono doglianze già esaminate nei meriti e non contengono una specifica critica in diritto; inoltre la doglianza sulla mancata ammissione delle prove è incompatibile con il limite dell'opposizione all'esecuzione, in cui il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale non è modificabile. Quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, la Corte osserva che la censura è inammissibile perché travestita da omesso esame di fatto decisivo ma diretta in realtà a contestare il giudizio di diritto e, comunque, non individua un fatto diverso da quelli già valutati in appello, con conseguente applicazione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Infine le doglianze non rispettano il requisito di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, prevalentemente fattuali e sostanzialmente diretti a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, nell'opposizione all'esecuzione avverso un titolo esecutivo giudiziale, non è possibile mettere in discussione il comando contenuto nel titolo mediante richieste istruttorie volte a modificarne il contenuto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito accelerato
richiamato per la procedura camerale e la proposta di manifesta inammissibilità
la Corte osserva che le censure, pur formalmente incardinate sul vizio di violazione di legge e sul vizio motivazionale, sono in realtà meramente fattuali e non specificamente riferite a una violazione di diritto
esclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando la decisione di appello abbia confermato la valutazione di merito già compiuta in primo grado, in assenza dell'indicazione di un fatto decisivo diverso
il ricorso deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti; la mancata soglia minima di adeguatezza determina inammissibilità
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata, con indicazione puntuale dei fatti decisivi e degli atti rilevanti; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale non è consentito rimettere in discussione il comando contenuto nel titolo mediante contestazioni o richieste istruttorie dirette a modificarne il contenuto.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la valutazione di merito del primo giudice, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi un fatto storico diverso, decisivo e non esaminato.
- Le doglianze che si limitano a riproporre le difese svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata non superano la soglia minima di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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