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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20680/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267) contestando che: mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; non vi fosse nesso causale tra l'omesso versamento di imposte/contributi e il fallimento della ARCO.CR s.r.l. (debito erariale complessivo indicato in euro 1.528.852,36); le rimanenze iscritte a bilancio al 31/12/2018 per euro 2.465.185,00 dimostrassero la possibilità di evitare o ridurre il dissesto; e che fosse ingiustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi (decisione del 27/03/2026). Ha confermato la linea interpretativa che le "operazioni dolose" contemplano anche condotte omissive sistematiche e consapevoli (prolungato mancato versamento di tributi e contributi) quando esse costituiscono una scelta gestionale finalizzata a trasferire il costo dell'attività sull'Erario e ad autofinanziare la società, con prevedibile aggravamento dell'esposizione debitoria. I giudici hanno ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito, basata su: protrazione pluriennale dell'omissione, rilevanza quantitativa del debito, ruolo gestionale dei ricorrenti con poteri di amministrazione, prosecuzione dell'attività nonostante la crisi e assenza di iniziative di risanamento. Sono state respinte le censure sulle rimanenze in bilancio (sottolineando che l'iscrizione contabile non prova la concreta disponibilità o liquidabilità dei cespiti) e sulla possibilità ipotetica di definizioni agevolate. È stato altresì confermato che il dolo richiesto riguarda la consapevolezza e volontà delle operazioni gestorie lesive, non l'intenzione diretta di causare il fallimento, il quale è richiesto solo come prevedibile conseguenza. Infine è stato ritenuto legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della gravità e della protrazione della condotta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 2, n. 2

    La fattispecie di "bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose" può ricomprendere condotte omissive sistematiche (es. protratto mancato versamento di tributi/contributi) se frutto di una scelta gestionale consapevole finalizzata all'autofinanziamento o al trasferimento del costo dell'attività sull'Erario, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria e contributo causale al dissesto.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata nella riqualificazione di specifiche condotte documentali in sede di merito; la Corte ha fatto riferimento alla diversa qualificazione di taluni capi rispetto al primo grado.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente del dissesto non esclude che operazioni dolose successive possano concorrere causalmente ad aggravare o rendere irreversibile la crisi societaria.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche: l'incensuratezza da sola non impone il riconoscimento delle attenuanti; il giudice del merito può darvi rilievo recessivo se emergono fattori ostativi preponderanti (es. gravità e protrazione della condotta).

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri legali per la commisurazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti: la valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Il mancato versamento sistematico e protratto di imposte e contributi può integrare "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 l.f. quando sia espressione di una scelta gestionale deliberata di autofinanziamento o di trasferimento del costo dell'attività sull'Erario.
  • Il dolo nella bancarotta da operazioni dolose riguarda la consapevolezza e volontà delle condotte gestorie lesive (il "quid" operativo), non la volontà diretta di causare il fallimento; è sufficiente che il dissesto sia prevedibile concretamente.
  • Il nesso causale non richiede che l'operazione dolosa sia l'unica o la prima causa del fallimento: l'aggravamento o l'accelerazione di una crisi preesistente può essere sufficiente se l'omissione ha contribuito in modo efficiente al dissesto (concorso causale ex art. 41 c.p.).
  • La prova della condotta e della sua incidenza causale può fondarsi su documentazione societaria, risultanze dell'amministrazione finanziaria, verifiche del curatore e andamento gestionale complessivo; una perizia non è sempre necessaria.
  • Iscrizioni contabili (es. rimanenze in bilancio) non hanno valore decisivo se non corroborate dalla prova della reale disponibilità, liquidabilità e destinazione dei cespiti al momento utile per fronteggiare l'esposizione fiscale.
  • La mera possibilità teorica di aderire a procedure agevolate per definire debiti fiscali non interrompe il nesso causale se non comprovata con elementi concreti (proposte attuate, condizioni economiche, risorse effettive).
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere escluso anche per soggetti incensurati quando la gravità, la durata e la rilevanza economica della condotta appaiono preponderanti; la valutazione del merito è sindacabile in cassazione solo se irragionevole.
  • Per gli amministratori, la documentazione delle iniziative di risanamento, la prova dell'utilizzo effettivo di beni per pagamenti fiscali e la trasparenza gestionale sono elementi decisivi per difendersi dall'imputazione di operazioni dolose.

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