Cassazione Civile, Ordinanza n. 19490/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito contro la società datrice chiedendo il pagamento di euro 108.300,00 a titolo di differenze retributive per un rapporto di lavoro interamente svolto in Algeria. In primo e secondo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile/respinta per difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta insufficiente; 2) violazione dell'art. 3 l. n. 218/1995, della l. n. 398/1987 e del D.M. 16.8.1988, sostenendo che la violazione di norme imperative poste a tutela del lavoratore italiano all'estero comportasse la giurisdizione italiana; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su plurime domande formulate in appello; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla condanna alle spese, assumendo l'illegittimità della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era percepibile e non affetta da nullità, mentre eventuali insufficienze motivazionali non erano più scrutinabili nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: la presenza di norme imperative di applicazione necessaria non incide sulla previa individuazione della giurisdizione, che si determina prima della legge applicabile; inoltre il criterio di collegamento individuato dalla Corte d'appello, cioè il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa, escludeva la giurisdizione italiana. Ha respinto il terzo motivo perché, una volta confermato il difetto di giurisdizione, il giudice non doveva esaminare il merito delle altre domande. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché fondato sulla premessa errata dell'illegittimità della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I criteri di giurisdizione si determinano in base alle regole di diritto internazionale privato; la presenza di norme imperative non altera il riparto della giurisdizione.
Richiamato solo per escludere che la società avesse in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
In materia di rapporti di lavoro il criterio di collegamento è il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività.
art. 21, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE n. 1215/2012
Anche applicando il regolamento europeo, il criterio principale resta il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa.
Le norme di applicazione necessaria operano come limite alla legge straniera applicabile, non alla giurisdizione.
Il motivo sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale; le censure di merito sulla motivazione non sono più deducibili come vizio ex n. 5 nel testo vigente.
Non sussiste omessa pronuncia quando, dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice non è tenuto a decidere sul merito.
La censura sulle spese cade se presupposta sull'erroneità della decisione di merito/processuale, qui esclusa.
La Corte può esaminare direttamente la questione di diritto già coperta da principio di diritto delle Sezioni Unite.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
L. n. 398/1987
Richiamata dal ricorrente come fonte di norme imperative a tutela del lavoratore all'estero, ma ritenuta irrilevante ai fini della giurisdizione.
D.M. 16.8.1988
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto, senza incidere sulla decisione sulla giurisdizione.
Massime di principio
- La presenza di norme imperative o di ordine pubblico della lex fori non incide sul diverso problema dell'individuazione della giurisdizione, che va accertata prima della legge applicabile.
- In materia di controversie di lavoro internazionali, il criterio di collegamento centrale per la giurisdizione è il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.
- Una censura di motivazione è idonea a determinare nullità della sentenza solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; le insufficienze argomentative non sono più sindacabili come vizio motivazionale ordinario.
- Quando il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, non è tenuto a pronunciarsi sul merito delle ulteriori domande proposte in causa.
- Le censure sulle spese di lite che presuppongono l'erroneità della decisione principale sono infondate se la decisione impugnata viene confermata.
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