Cassazione Civile, Ordinanza n. 04858/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento della comproprietà di un locale interrato denominato "grotta" sito sotto un edificio in Sorrento. La Corte di appello aveva riconosciuto che la società ricorrente era proprietaria solo per 2/12 del bene e aveva rigettato la domanda riconvenzionale della società che rivendicava l'intera o quasi intera proprietà del locale, sia a titolo derivativo sia per usucapione. Sul titolo derivativo, la società sosteneva di avere acquistato il bene tramite atto notarile del 1988 da un suo dante causa, il quale a sua volta lo avrebbe ricevuto da altri soggetti con atto del 1956. La Corte territoriale aveva negato l'efficacia di tale catena traslativa rilevando che alcuni dei disponenti non erano più proprietari della grotta al momento del rogito del 1956. Sul versante dell'usucapione, la società deduceva di aver posseduto il bene per il tempo utile ad acquistarne una quota ideale. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1100 e 1117 c.c. per avere la Corte d'appello qualificato la grotta come bene caduto in proprietà condominiale anziché in comunione ordinaria, con conseguente errata ricostruzione della sorte del bene; il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto esistenti due diversi soggetti omonimi "Margherita Gargiulo" nei rogiti del 1953 e del 1956, mentre si trattava della stessa persona, con conseguente travisamento della sequenza traslativa; i terzo e quarto motivo, assorbiti, censuravano la valutazione negativa del possesso utile ad usucapionem e l'omesso esame di risultanze istruttorie e possessorie che avrebbero dimostrato il possesso della grotta da parte della ricorrente e dei suoi danti causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del corretto contenuto degli atti del 1953 e del 1956 e verifichi se la quota della grotta sia stata validamente trasferita alla dante causa della ricorrente. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
evocato dalla ricorrente per sostenere che il bene non era soggetto a condominio, ma a comunione ordinaria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'interpretazione della volontà testamentaria e non la violazione della norma astratta.
richiamato per affermare che la grotta non sarebbe stata un bene condominiale; la Corte ha chiarito che la sentenza di merito non aveva qualificato il bene come comune condominiale, ma come bene in comunione tra determinati soggetti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché in realtà verteva sulla ricostruzione del fatto e sulla interpretazione del testamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato ritenuto il corretto parametro per censurare l'omesso esame/travisamento di un fatto decisivo relativo al contenuto degli atti notarili del 1953 e del 1956.
richiamato nei motivi assorbiti in tema di usucapione, quale norma sull'acquisto della proprietà per possesso continuato nel tempo.
richiamato nei motivi assorbiti in tema di usucapione, come ulteriore norma invocata per l'acquisto a titolo originario.
richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile con revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- L'interpretazione della volontà testamentaria, quando incida sulla sorte di un bene e sulla sua destinazione tra più beneficiari, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se svolto nel rispetto dei canoni ermeneutici e sorretto da motivazione logica e coerente.
- Un motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o una diversa interpretazione degli atti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il travisamento di un atto o di una prova documentale può integrare vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto probatorio è stato oggetto di discussione e la svista abbia inciso in modo decisivo sulla decisione; se si tratta invece di mera svista sul contenuto oggettivo della prova non controversa, il rimedio ordinario è la revocazione per errore di fatto.
- Ai fini dell'accertamento della proprietà per titolo derivativo, il giudice di merito deve verificare la continuità della catena traslativa e la legittimazione dispositiva di ciascun dante causa, non potendo ritenersi validamente trasferito un bene da chi non ne fosse proprietario al momento dell'atto.
- L'accoglimento di un motivo che investe il corretto contenuto degli atti traslativi assorbe le censure relative all'usucapione quando, in caso di rinvio, l'accertamento della proprietà a titolo derivativo possa rendere superflua la verifica del possesso utile ad usucapionem.
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