Cassazione Civile, Sentenza n. 5918/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione di primo grado che lo condannava a riportare in pristino il fabbricato eliminando la sopraelevazione eseguita nel 1999, ritenuta a distanza inferiore ai 10 metri prevista dalla normativa sulle distanze (art. 873 c.c. e art. 3, comma 11, del regolamento edilizio del Comune di Cosenza). Crea contestava che la controversia riguardasse solo la sopraelevazione, che nella parte sopraelevata non fossero state create nuove aperture e che la Corte d'Appello avesse erroneamente considerato l'intero edificio soggetto alla distanza. Contestava inoltre la discrepanza tra la motivazione (arretramento del solo manufatto sopraelevato) e il dispositivo (arretramento dell'intero edificio) e l'eccesso di pronuncia oltre i limiti della lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (violazione delle norme sulle distanze), ritenendo corretta la valutazione della Corte di Appello circa la sussistenza di una apertura qualificabile come veduta e confermando il principio per cui la normativa sulle distanze si applica anche se una sola delle due pareti fronteggianti è finestrata. Tuttavia ha accolto il secondo e il terzo motivo, constatando il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo dell'impugnata sentenza (da un lato arretramento limitato al manufatto, dall'altro imposizione di arretrare l'intero edificio) e l'estensione della pronuncia oltre i limiti della lite; per tali ragioni la sentenza è stata cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Regola le distanze legali tra costruzioni; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina anche quando una sola delle due pareti fronteggianti è finestrata.
Consente al giudice di adottare misure meno radicali rispetto alla demolizione, come l'arretramento del manufatto; tuttavia l'applicazione deve restare nei limiti della lite e della decisione motivata.
art. 3, comma 11, regolamento edilizio Comune di Cosenza n.31/1995
Per 'distanza fra le fronti' degli edifici si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi balconi aperti, pensiline e simili. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente salvo il caso in cui le parti siano entrambe prive di finestre. ... La distanza tra due costruzioni o corpi di fabbrica di una stessa costruzione non può essere inferiore a m. 10
La norma impone il rispetto della distanza di 10 metri anche per fronti parzialmente fronteggianti e esonera solo se entrambe le parti sono prive di finestre; la Corte ha ritenuto che la presenza di una porta finestra che consente 'prospectio' integri veduta e quindi soggettività alla distanza.
Principio che vieta al giudice di decidere oltre i limiti della domanda e della lite; la Cassazione ha richiamato questo limite per censurare l'estensione della pronuncia dell'appello oltre quanto contestato.
Norma processuale richiamata nella censura relativa alla regolarità del procedimento e della decisione; la Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito abbia violato i limiti procedurali relativi alla pronuncia.
Principio sulla nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione; applicato dalla Cassazione per giustificare la cassazione della sentenza impugnata.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di diritto, contraddittorietà della motivazione e illogicità; la Corte ha valutato i motivi alla luce di tali parametri, rigettando il motivo di diritto ma accogliendo quelli relativi all'illogicità/contrasto tra dispositivo e motivazione.
art. 9 d.m. 1444/1968
Citato tra le normative tecniche richiamate nella censura sulle distanze e le norme urbanistiche; la decisione ha valutato la compatibilità della sopraelevazione con la normativa sulle aperture e distanze.
art. 7 norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Cosenza
Richiamata come parte del quadro regolamentare urbanistico inerente le distanze tra edifici; la Corte ha esaminato la conformità della sopraelevazione alle norme locali.
Massime di principio
- La normativa sulle distanze tra edifici (art. 873 c.c. e regolamenti edilizi locali) si applica anche quando solo una delle due pareti fronteggianti è finestrata: basta che esista un'apertura che integri veduta.
- La qualificazione di una apertura come veduta dipende dalla possibilità d'esercizio della prospectio e inspectio; una porta-finestra che consente accesso a un lastrico solare può integrare veduta e soggiacere alle norme sulle distanze.
- Il giudice può adottare misure meno radicali della demolizione (es. arretramento) ai sensi dell'art. 872 c.c., ma la misura deve essere coerente con la motivazione e rimanere nei limiti della domanda e della lite.
- Un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e impone la cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- La Corte d'appello non può estendere la pronuncia oltre gli oggetti della controversia non dedotti dalle parti: decisioni che siano più sfavorevoli o che incidano su diritti non contestati dall'altra parte possono essere censurate per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In giudizi riguardanti sopraelevazioni o modifiche di fabbricati è essenziale distinguere chiaramente tra parte preesistente e parte nuova; tuttavia la valutazione di ciò è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge o motivazione illogica.
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