Cassazione Civile, Sentenza n. 5921/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Prefab s.r.l. ha convenuto in sede sommaria Comune di Recanati e Mammoli Edilizia s.r.l. (poi Medil s.r.l.) chiedendo la condanna in solido al pagamento di €44.441,56 per loculi prefabbricati forniti e consegnati in cantiere, invocando la clausola di riserva di proprietà (art. 16 del contratto di fornitura) e proponendo azioni ex art. 937 c.c. e, originariamente, ex art. 2043 c.c. Il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda; in appello Prefab ha notificato l'impugnazione solo al Comune, omettendo la corretta notifica alla Mammoli/Medil; la Corte d'Appello di Perugia ha rigettato l'appello ritenendo non applicabile l'art. 937 c.c. perché l'appaltatrice non poteva essere qualificata quale "terzo" rispetto al rapporto appalto/fornitura, e ha escluso l'indebito arricchimento; Prefab ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di art. 937 c.c. e nullità per omessa pronuncia su domanda alternativa. Il Procuratore Generale ha rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio in appello per mancata integrazione con Mammoli/Medil.
La decisione
La Corte di Cassazione ha condiviso il rilievo del Procuratore Generale e ha dichiarato la nullità del giudizio d'appello per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Mammoli Edilizia s.r.l. (poi Medil s.r.l.), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per integrare il contraddittorio e pronunciarsi nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha motivato la nullità osservando che, al momento della notificazione dell'appello, la domanda era rivolta alle stesse parti chiamate in primo grado e che la vicenda presentava inscindibilità delle cause (la responsabilità del Comune era dedotta in dipendenza di quella della Medil), sicché l'appello avrebbe dovuto essere notificato anche alla Medil; la mancata integrazione ha determinato la nullità del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 702-bis cod. proc. civ.
Norma utilizzata come titolo iniziale del procedimento (procedura sommaria prevista per alcune controversie civili). Indica la procedura con cui è stato introdotto il ricorso di Prefab.
art. 937 cod. civ.
Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto.
La norma disciplina l'azione del proprietario dei materiali contro chi ha utilizzato i materiali e contro il proprietario del suolo; prevede responsabilità solidale del terzo che ha fatto uso e del proprietario del suolo in mala fede, e un limite di responsabilità del proprietario del suolo in buona fede. La Corte ha richiamato la norma per evidenziare che la responsabilità del Comune era dedotta in dipendenza di quella dell'appaltatore e che la posizione del proprietario dei materiali giustifica la necessità di chiamare in giudizio entrambi i soggetti.
art. 936 cod. civ.
Norma collegata all'art. 937 (diritto di ritenzione e limiti nella procedura), richiamata nel ragionamento circa la disciplina applicabile ai materiali impiegati.
art. 2043 cod. civ.
Norma generale sulla responsabilità aquiliana (danno), originariamente invocata dalla Prefab per danno da appropriazione indebita; la Corte territoriale ha ritenuto la domanda di risarcimento abbandonata in appello.
art. 380-bis cod. proc. civ.
Strumento processuale menzionato dalle parti (proposta in ricorso) relativo all'inammissibilità o infondatezza del ricorso di cassazione; non decisivo nella motivazione principale della Corte.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Norma che riguarda i motivi di ricorso per cassazione per nullità della decisione per violazione delle regole sul giudizio; richiamata dalla ricorrente nel dedurre la nullità per mancata pronuncia su domande proposte.
artt. 112, 277, 346 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate nel secondo motivo di cassazione: artt. 112 e 277 (esame delle questioni e ruolo delle parti), art. 346 (pronuncia sulle domande e motivazione). Usate per dedurre la nullità o vizio per mancata decisione su questioni sollevate.
art. 101 cod. proc. civ.
Norma invocata per chiedere alle parti di prendere posizione sulla acquisizione degli atti ai fini dell'integrazione del fascicolo; rimanda ai poteri istruttori del giudice e alla collaborazione delle parti.
Massime di principio
- In presenza di pluralità di convenuti in primo grado, l'appello deve essere notificato a tutti i litisconsorti la cui partecipazione è necessaria: la mancata notifica integra un vizio del contraddittorio che può determinare la nullità del giudizio d'appello.
- Esiste litisconsorzio processuale necessario quando la responsabilità di un convenuto è dedotta esclusivamente in dipendenza o subordinazione rispetto a quella di un altro: in tali casi l'azione è inscindibile e tutti i soggetti devono partecipare anche in appello.
- L'art. 937 c.c. attribuisce al proprietario dei materiali strumenti di tutela (indennità vs terzo e proprietario del suolo, risarcimento danni) e può imporre la chiamata in giudizio sia del soggetto che ha posto in essere l'uso dei materiali sia del proprietario del suolo; tuttavia l'applicabilità nei contratti pubblici può sollevare questioni specifiche da valutare nel merito.
- La clausola di riserva di proprietà (riservato dominio) non elimina necessariamente l'obbligo di agire nei confronti del fornitore/appaltatore: il titolare dei materiali può avere azioni diverse (contrattuali, art. 937, surrogatoria), ma la strategia processuale deve prevedere la partecipazione di tutti i soggetti rilevanti.
- Se si sospetta omissione di notifica o vizio del contraddittorio in grado di appello, va tempestivamente segnalato al giudice (anche d'ufficio dal P.G.) e può essere chiesta l'integrazione del contraddittorio o la declaratoria di nullità della decisione impugnata.
- In caso di crediti del fornitore verso l'appaltatore, l'azione surrogatoria verso il committente è possibile solo se sussistono elementi che giustificano la surrogazione (esistenza di crediti dell'appaltatore verso il committente); senza ciò il rimedio principale resta l'azione contrattuale verso il fornitore.
- Dal punto di vista difensivo, chi è parte in primo grado e non riceve validamente la notifica di appello deve chiedere l'integrazione del contraddittorio o eccepire la nullità, perché l'eventuale decisione pronunciata senza il suo coinvolgimento può essere annullata in sede di legittimità.
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