Cassazione Civile, Sentenza n. 5964/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Reggio Emilia che, nell'opposizione allo stato passivo promossa da MPS, ha: (i) omesso di decidere sulla domanda della banca di ammissione al passivo del credito derivante dall'escussione della fideiussione prestata da Coopsette in favore della banca (fatto del 31/10/2007, relativo a Palaponticelli s.r.l.); (ii) respinto la richiesta di ammissione in via condizionale (con riserva) dei crediti di regresso vantati dal fideiussore/garante che non era ancora stato escusso o non aveva ancora pagato. La ricorrente deduceva violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata pronuncia e violazione/errata applicazione delle norme fallimentari (artt. 55, 95, 96, 113, 113-bis l.fall.) nonché questioni di conformità costituzionale (artt. 3, 24, 111 Cost.) in relazione alla possibilità di ammettere con riserva crediti di regresso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il quarto motivo parzialmente fondato e il quinto infondato. In particolare: (a) ha cassato il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha pronunciato sulla domanda di ammissione al passivo del credito derivante dall'escussione della fideiussione prestata da Coopsette (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, art.112 c.p.c.), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Emilia; (b) ha confermato che è corretta la statuizione di non ammissione, in via condizionale, del credito di regresso del fideiussore che non ha ancora integrale pagato: secondo la giurisprudenza più recente (confermato dalla Corte), il diritto di regresso del fideiussore matura solo dopo il pagamento integrale del creditore garantito e quindi non può essere iscritto allo stato passivo con riserva prima di quel pagamento. Il tentativo di sollevare questione di illegittimità costituzionale è stato respinto.
Norme richiamate
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la mancata decisione, anche implicita, su una domanda contenuta nell'istanza di insinuazione al passivo determina nullità parziale e legittima la cassazione per mancata pronuncia.
Disciplina l'ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione. La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: applicabile ai crediti il cui fatto costitutivo sia già esistito prima dell'apertura del fallimento; non si applica analogicamente ai crediti la cui fattispecie costitutiva (es. il regresso del fideiussore) si perfezzi solo con il pagamento successivo.
artt. 95, 96, 113, 113-bis l.fall.
Norme sul procedimento di verifica dei crediti, sugli effetti dell'ammissione con riserva e sugli accantonamenti: la possibilità di ammissione con riserva comporta effetti significativi (accantonamenti, voto), e pertanto va interpretata restrittivamente quando sia in gioco credito non ancora sorto.
Regola il regresso tra coobbligati/fideiussori: la Corte ribadisce che il regresso si esercita solo dopo che il creditore sia stato integralmente soddisfatto; il pagamento è elemento costitutivo del diritto di regresso.
Disciplina il concorso e l'effetto dei pagamenti da parte di coobbligati e fideiussori; conferma che i pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento producono effetti diversi rispetto a quelli dopo la dichiarazione.
Azione di rilievo del fideiussore: la Corte ricorda che tale azione ha natura di facere (ottenere liberazione o garanzie) e non trasforma il fideiussore, prima del pagamento, in creditore concorsuale nei confronti del fallito.
art. 61, 62, 115, 117, 120, 124, 144 l.fall. (richiami normativi vari)
Riferimenti normativi utilizzati per spiegare la natura concorsuale del credito di regresso una volta maturato, le modalità di surrogazione e gli effetti sugli accantonamenti e sui riparti; indicano che il credito del solvens, dopo pagamento, può concorrere o sostituire la pretesa del creditore originario.
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4) - mezzi di impugnazione
Richiamato quale base formale di censura per violazione di legge e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha esaminato i motivi di cassazione sulla base di tali norme.
artt. 3, 24, 111 Cost. (menzionati dalla ricorrente)
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza costituzionale: la diversa posizione normativa tra crediti condizionati già esistenti e crediti non ancora sorti è giuridicamente motivata e non contrasta con i principi costituzionali invocati.
Massime di principio
- Il fideiussore che non ha integralmente pagato il creditore garantito prima o dopo l'apertura del fallimento non ha un diritto di regresso maturo e non può essere ammesso allo stato passivo con riserva per tale credito.
- L'ammissione al passivo con riserva (art.55 l.fall.) è una eccezione che si applica ai crediti già esistenti la cui esigibilità dipenda da un evento futuro; non può essere estesa ai crediti la cui fattispecie costitutiva non è ancora realizzata (ossia crediti ancora 'non sorti').
- La mancata decisione su una domanda contenuta nell'istanza di insinuazione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) e comporta annullabilità della statuizione nella parte omessa.
- L'azione di rilievo prevista dall'art.1953 c.c. non conferisce al fideiussore, prima del pagamento, la qualità di creditore concorsuale nei confronti del debitore fallito.
- Dopo l'effettivo pagamento integrale al creditore garantito, il fideiussore/solvens può far valere il credito di regresso nel fallimento (anche mediante surrogazione nella posizione del creditore soddisfatto) e richiedere l'ammissione al passivo e gli accantonamenti corrispondenti.
- Le questioni di costituzionalità sollevate rispetto alla disciplina sull'ammissione dei crediti condizionati richiedono dimostrazione della comparabilità delle situazioni: la giurisprudenza tende a mantenere una distinzione tra crediti giuridicamente esistenti e crediti eventuali/non sorti.
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