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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5920/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la simulazione della compravendita del 31/12/1990 quale dissimulazione di una donazione nulla per difetto di forma (assenza dei testimoni) e, conseguentemente, la reintegrazione del bene nell'asse ereditario e la divisione tra coeredi; in subordine chiedeva la riduzione della donazione per lesione di legittima. I resistenti sostenevano la validità della compravendita e, per converso, deducevano questioni patrimoniali e di usucapione; Manzato contestava la possibilità di essere sottoposto ad azione di riduzione avendo qualità di donatario e non di coerede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (la domanda giudiziale di simulazione/divisione e la domanda di riduzione, ove finalizzate al recupero del bene, sono idonee ad interrompere il termine per l'usucapione) e ha accolto parte del ricorso incidentale (in particolare i motivi relativi alla collazione e alla qualificazione della disposizione testamentaria con la conseguente applicazione della forza espansiva). Ha invece rigettato il motivo incidentale che contestava l'effetto interruttivo del negozio simulato. La sentenza di appello è stata cassata e il procedimento rimesso alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuova decisione conformemente ai principi di diritto indicati; la Corte di Cassazione ha inoltre rinviato la liquidazione delle spese e disposto che la Corte di merito applichi le regole indicate.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Riferimento al termine di usucapione; la Corte afferma che l'introduzione di determinate azioni giudiziali dirette al recupero del bene (petitio hereditatis, domanda di divisione) è idonea ad interrompere il decorso del termine prescritto.

  • art. 1165 c.c.

    Norma sugli atti interruttivi dell'usucapione: la Corte precisa che, pur riconoscendo la tipicità degli atti interruttivi, rientrano in tale novero anche le azioni giudiziali che manifestano una chiara volontà di riacquisire il bene all'asse ereditario (es. domanda di simulazione, divisione).

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in rapporto all'art. 1165 c.c. sulla tipicità degli atti interruttivi; la Corte distingue tra atti formalmente elencati e azioni giudiziali con chiara funzione recuperatoria che interrompono comunque l'usucapione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato in correlazione con l'art. 1165; le decisioni giurisprudenziali interpretate dalla Corte mostrano come il riconoscimento del diritto altrui interrompa l'usucapione quando espressivo di una volontà non equivoca di attribuire il bene.

  • art. 713 c.c.

    Richiamato nell'intestazione della censura; collegato alla disciplina della divisione ereditaria e delle questioni successorie nel procedimento di divisione.

  • art. 737 ss. c.c.

    Norme sulla collazione nella divisione ereditaria: la Corte ricorda che la collazione è istituto sostanziale volto a ricostituire l'asse e che, processualmente, può essere conoscibile d'ufficio o emergere dagli atti e dalle menzioni nella domanda di divisione; il giudice della divisione deve dunque tenerne conto anche se non vi è espressa domanda, nei limiti degli elementi portati all'attenzione.

  • art. 564 c.c.

    Richiamato con riferimento alla condizione per esperire l'azione di riduzione nei confronti del donatario: l'azione può essere proposta solo nei confronti di chi è coerede o in presenza di accettazione con beneficio di inventario; la Corte d'appello aveva ritenuto che Manzato, non essendo coerede né vi era accettazione con beneficio, non fosse aggredibile con riduzione.

  • art. 457 c.c. e art. 588 c.c. (comma 2)

    Richiamati in relazione alla 'vis expansiva' delle istituzioni a titolo universale o ex re certa: la Corte ribadisce che, quando la disposizione testamentaria esprime una volontà universale (o l'istituto ex re certa coincide con l'intero patrimonio noto del testatore), la vocazione si estende ai beni ignorati o sopravvenuti, escludendo l'apertura della successione legittima.

  • art. 734 c.c.

    Richiamato in relazione alla materia successoria e divisionale; ricondotto al quadro sui poteri e doveri del giudice nella divisione ereditaria e nella collazione.

Massime di principio

  • Una domanda giudiziale finalizzata al recupero del bene all'asse ereditario (es. dichiarazione di simulazione, petitio hereditatis, domanda di divisione) è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione se manifesti la volontà di riacquisire il bene.
  • La stipula di un atto negoziale simulato che riconosce la proprietà al presunto alienante può costituire un riconoscimento idoneo a interrompere l'usucapione, perché esprime una manifestazione non equivoca dell'attribuzione del diritto.
  • L'azione di riduzione per lesione di legittima interrompe l'usucapione soltanto se contiene una chiara e inequivoca volontà di riacquisire all'asse ereditario il bene oggetto del possesso altrui.
  • Nella divisione ereditaria il giudice deve tenere conto delle donazioni e dell'obbligo di collazione anche sulla base degli elementi e delle menzioni presenti negli scritti difensivi iniziali; la collazione può essere operata d'ufficio entro i limiti della materia portata all'attenzione del giudice.
  • Quando il testatore dispone a titolo universale (o l'istituto 'ex re certa' riguarda l'unico bene noto e conosciuto), opera la forza espansiva della vocazione: le quote attribuite si estendono ai beni ignorati o sopravvenuti, escludendo automaticamente la devoluzione per successione legittima.
  • L'azione di riduzione nei confronti di un donatario non coerede può essere preclusa se manca la condizione prevista (es. accettazione con beneficio d'inventario del coerede opponibile), salvo fatti o formalità che modifichino tale situazione.
  • In caso di giudizio plurimo (divisione, simulazione, riduzione, usucapione) il giudice di merito deve esaminare la finalità concreta delle domande per valutare l'effetto interruttivo sul termine presuntivo dell'usucapione.

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