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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6035/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera n.180/2013 con cui la Banca d'Italia irrogava ad Alfredo Monaci, componente del CdA di Banca MPS, due sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi €225.000 per violazioni in materia di contenimento dei rischi finanziari, carenze nell'organizzazione e nei controlli interni emerse in ispezioni (2010 e 2011-2012), nonché questioni processuali e costituzionali relative all'applicazione del rito di opposizione (art.145 TUB e le modifiche introdotte dal d.lgs.72/2015 e dalla legge delega L.154/2014), alla natura penale o amministrativa delle sanzioni, alla presunzione di colpa (art.3 L.689/1981), al dovere degli amministratori non esecutivi di "agire informati" (artt.2381 e 2392 c.c.), alla ammissibilità e rilevanza delle prove richieste (quali acquisizione atti penali e prove orali) e alla corretta applicazione delle disposizioni transitorie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione. In particolare la Corte ha ritenuto: l'illegittimità costituzionale delle norme invocate dal ricorrente non fondata; legittima la delega legislativa e le modifiche al rito introdotte dal d.lgs.72/2015 (art.145 TUB); corretta l'applicazione della disciplina transitoria e la conclusione che l'opposizione, a seguito della declinatoria del TAR, doveva essere riproposta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti; le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia hanno natura amministrativa (non penale) e pertanto non si applicano automaticamente tutte le garanzie penali; gli amministratori non esecutivi hanno il dovere attivo di informarsi e di sollecitare iniziative idonee a fronteggiare criticità (quindi possono essere sanzionati anche in assenza di deleghe operative); il giudice ha discrezionalità nel valutare rilevanza e ammissibilità delle prove richieste e può escludere acquisizioni esplorative non pertinenti; la Banca d'Italia ha l'onere di provare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori ad attivarsi, mentre spetta agli amministratori provare di aver adottato la condotta attiva dovuta. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 385/1993 (TUB) art. 53, comma 1, lett. b) e d)

    art. 53, comma primo, lett. b) e d)

    Norma richiamata per la contestazione delle violazioni inerenti il contenimento dei rischi finanziari; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione ispettiva che ha portato all'irrogazione delle sanzioni.

  • d.lgs. 385/1993 (TUB) art. 144 e ss.

    Disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti bancari: la Corte ha ribadito che le sanzioni applicabili ratione temporis sono amministrative e non penali, con conseguente regime di garanzie processuali coerente con la CEDU.

  • d.lgs. 385/1993 (TUB) art. 145

    Norma sul rito di opposizione alle sanzioni della Banca d'Italia: la Corte ha ritenuto legittime le modifiche procedurali introdotte (udienza pubblica e discussione orale) e la delega a Governo per la revisione del procedimento sanzionatorio.

  • d.lgs. 72/2015

    Ha introdotto modifiche sostanziali e processuali al TUB; la Corte ha ritenuto regolare l'esercizio della delega e la disciplina transitoria adottata, nonché corretta l'applicazione delle norme relative all'entrata in vigore differita delle disposizioni attuative.

  • L. 154/2014 (legge-delega)

    Ha autorizzato il Governo a rivedere in modo organico la disciplina sanzionatoria e procedurale in recepimento della direttiva 2013/36/UE; la Corte ha ritenuto che la delega includesse il potere di intervenire anche sul rito dell'opposizione.

  • D.LGS. 104/2010 art. 11 c.p.a.

    Norma sulla translatio iudicii (riproporre il giudizio avanti il giudice indicato): la Corte ha confermato che l'opposizione dopo declinatoria del giudice amministrativo deve essere riproposta e che si applicano le regole processuali vigenti al momento della riproposizione.

  • Codice civile artt. 2381 e 2392

    artt. 2381, comma sesto; 2392, comma secondo

    Stabilisce il dovere degli amministratori di agire in modo informato e la responsabilità degli amministratori; la Corte ha affermato che anche i consiglieri non esecutivi hanno un rilevante dovere di vigilanza e informazione e possono essere sanzionati per omissione quoad functionem.

  • L. 689/1981 art. 3

    Regola profili probatori negli illeciti amministrativi e la presunzione di colpa; la Corte ha ritenuto che non configuri un'inversione inaccettabile dell'onere della prova e che l'Amministrazione debba dimostrare i segnali di allarme mentre l'incolpato può provare l'inesigibilità della condotta.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 6

    Tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie previste dall'art.6 non impongano automaticamente per le sanzioni amministrative le stesse garanzie del processo penale quando la misura ha natura amministrativa.

  • Carta dei diritti fondamentali UE art. 48

    Richiamata in relazione al diritto di difesa nell'UE; la Corte ha ritenuto non sussistente obbligo di equiparare il rito amministrativo al processo penale in funzione di tale richiamo, dato il carattere amministrativo delle sanzioni.

  • Reg. CE n. 2988/95

    REG. 2988/95/CE art. 2, comma secondo (richiamo)

    Norma comunitaria sul principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative comunitarie; la Corte ha ritenuto inapplicabile il richiamo al caso concreto e non idonea a imporre diversa disciplina transitoria nazionale.

  • Costituzione italiana art. 76

    Vincolo alla delega legislativa: la Corte ha ritenuto che la delega legislativa conferita dalla L.154/2014 fosse compatibile con l'art.76 Cost. e non eccedente i limiti della delega.

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali introdotte da legge-delega e d.lgs. possono legittimamente comprendere il rito di opposizione se coerenti con i criteri direttivi della delega e con i principi comunitari; l'eccesso di delega è valutato restrittivamente.
  • Le disposizioni transitorie che differiscono l'efficacia delle nuove norme fino ad atti attuativi (regolamentari) sono applicabili integralmente: non è sempre possibile separare immediata applicabilità delle norme sostanziali da quella procedurale.
  • Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia secondo il TUB, ratione temporis, sono da considerarsi di natura amministrativa e non penale; pertanto non tutte le garanzie processuali penali sono automaticamente richiamabili, pur restando obbligatorio un sindacato giurisdizionale effettivo.
  • Il consigliere di amministrazione non esecutivo ha il dovere di 'agire informato': l'assenza di deleghe operative non esime dall'obbligo di vigilanza, richiesta di informazioni e adozione di iniziative idonee a fronteggiare i rischi aziendali; in mancanza può sorgere responsabilità sanzionatoria.
  • In caso di trasferimento del giudizio dal giudice amministrativo a quello ordinario (o viceversa) l'attore deve riproporre il giudizio secondo la disciplina dell'art.11 c.p.a.; la distinzione fra 'riproposizione' e 'riassunzione' è cruciale e incide sulle regole processuali applicabili.
  • Il giudice ha discrezionalità nel valutare ammissibilità e rilevanza delle prove richieste: l'obbligo di assumere qualsiasi mezzo istruttorio non è incondizionato; occorre dimostrare specifico pregiudizio per censurare il rito per vizio.
  • In tema di onere probatorio, l'Autorità di vigilanza deve provare l'esistenza di segnali di allarme che giustificano la sanzione; l'incolpato può difendersi dimostrando l'inesigibilità della condotta richiesta o l'adozione di comportamenti idonei a evitare il danno.

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