Cassazione Penale, Ordinanza n. 22573/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, c.p. La censura sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: nel giudizio di bilanciamento delle circostanze è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, requisito che nella specie è stato ritenuto soddisfatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del capo di imputazione confermato in appello.
art. 625, comma primo, n. 4, c.p.
Aggravante del furto oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
Richiamato implicitamente come fonte delle circostanze attenuanti generiche la cui mancata prevalenza è stata censurata nel ricorso.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se dà conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una analitica disamina di tutti gli aspetti prospettati dalla parte.
- La censura di vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni della valutazione compiuta.
- La manifesta infondatezza del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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