Cassazione Penale, Sentenza n. 38160/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato (sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p.) per incolpevole mancata conoscenza del processo. Il ricorrente sostiene di non essere mai stato a conoscenza del procedimento e lamenta: mancata notifica dell'ordine di esecuzione tradotto in lingua francese; assenza di prova che la dichiarazione di domicilio in fase di indagini fosse strumentale o falsa; mancata instaurazione di un rapporto effettivo con il difensore di fiducia (avv. Emiliano Rossi), nominato in fase di indagini ma, secondo il ricorrente, conosciuto solo per qualche minuto e mai contattato successivamente. Sostiene altresi che, se avesse saputo della condanna, non sarebbe rientrato in Italia per espiare la pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza e genericita delle allegazioni: il ricorrente non ha prodotto atti o documenti da cui emergesse che il difensore di fiducia non abbia mai svolto alcuna attività; le asserzioni difensive sono rimaste apodittiche. Dagli atti è risultata l'irreperibilita del ricorrente all'indirizzo eletto (ispezione dei carabinieri che ha trovato altra famiglia al civico indicato) e la notifica degli atti al difensore nominato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. La Corte ha ritenuto applicabile la categoria dei cosiddetti "finti inconsapevoli" e ha ritenuto che non sussistessero elementi concreti a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000, a titolo di somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Indica il reato per cui il ricorrente era stato condannato e che e al centro dell'istanza di rescissione; non incide direttamente sul tema della conoscenza del processo ma rappresenta il titolo della condanna eseguita.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica degli atti al difensore nominato quando l'imputato risulta irreperibile; nel caso ha giustificato la notifica degli atti al difensore di fiducia presso il quale sono stati inviati gli atti tradotti in lingua francese.
avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato come uno degli atti processuali tradotti e notificati (avviso di udienza preliminare), utile a valutare se siano state effettuate le comunicazioni previste.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla sostituzione del difensore; richiamata dalla difesa per sostenere che il difensore nominato non abbia partecipato ad atti successivi e che si fosse reso necessario sostituirlo.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Regola gli indici che possono far ritenere la conoscenza del processo (es. elezione di domicilio, nomina difensore). La Corte richiama linterpretazione delle Sezioni Unite: le fattispecie elencate non sono automaticamente presunzioni assolute di conoscenza; e va verificata leffettiva instaurazione del rapporto difensore-assistito e la realta della elezione di domicilio.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato dalle Sezioni Unite come norma che impone, quando non vi sia certezza della conoscenza, la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria; serve a ribadire la necessita della certezze della conoscenza per procedere in assenza.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ribadisce che incombe sul ricorrente l'onere di provare lincolpevolezza e fornisce la cornice costituzionalmente conforme del meccanismo rescissorio.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilita riconducibile a colpa, il versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000.
Legge 23 giugno 2017 n. 103 (modifica art. 162 c.p.p.)
Richiamata come riferimento storico per l'evoluzione dellarticolato procedurale relativo alle notifiche; la giurisprudenza tiene conto delle modifiche legislative nellinterpretare lefficacia delle notifiche tramite difensore o domicilio eletto.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata come principio chiave: la nomina del difensore o lelettività di domicilio non sono di per se sufficienti senza verifica dell'effettivita del rapporto e della conoscenza reale del procedimento; distingue i casi dei cosiddetti finti inconsapevoli.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Conferma i poteri istruttori del giudice della rescissione, che puo e deve accertare non solo formalmente ma sostanzialmente le condizioni della conoscenza del processo e disporre integrazioni istruttorie.
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio in fase di indagini o la mera nomina di un difensore di fiducia non sono automaticamente idonee a provare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dellimputato: e necessario dimostrare leffettiva instaurazione di un rapporto informativo tra difensore e assistito.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza e richiesto che il ricorrente alleghi e produca elementi e documenti concreti (comunicazioni, prove di assenza di notifiche effettive o di mancata azione del difensore, prova del permanere allestero, ecc.).
- Il giudice puo e deve valutare il rischio di artificiosa indicazione di domicilio o di condotte volte a sottrarsi alla conoscenza del processo: indizi di "finto inconsapevole" (es. domicilio risultato disabitato) possono far decadere la tesi difensiva.
- Il gravame probatorio incombe sul ricorrente; tuttavia il giudice della rescissione ha ampi poteri istruttori e puo disporre d'ufficio integrazioni probatorie quando necessario per accertare la fondatezza delle allegazioni.
- In pratica, in casi simili e consigliabile: documentare ogni contatto (o la sua assenza) con il difensore nominato, produrre prove di non ricezione di notifiche rilevanti (anche linguistiche), dimostrare leffettiva permanenza allestero o provare che lindirizzo indicato era oggettivamente non corrispondente alla realta; in mancanza la richiesta di rescissione rischia l'inammissibilita.
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