Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto d'opera professionale per la traduzione giurata in italiano della patente di guida estera di proprietà della cliente. Nel corso dell'incarico il professionista avrebbe smarrito il documento. La cliente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni; il giudice di pace ha liquidato soltanto le spese vive documentate sostenute per ottenere il duplicato della patente, escludendo altri danni non provati e respingendo le domande di lite temeraria e di revoca del patrocinio a spese dello Stato. L'appello del professionista è stato respinto dal Tribunale, che ha confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) travisamento dei fatti e delle prove, per non avere i giudici considerato le istanze istruttorie reiterate in appello (ordine di esibizione e interrogatorio formale) e per non averle espressamente menzionate; 2) omesso accertamento della condotta asseritamente illecita della cliente e del suo concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 3) erroneo rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. per asserita lite temeraria della controparte, che avrebbe richiesto un risarcimento superiore a quello riconosciuto; 4) richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per asserita nullità parziale della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi si risolvevano in una riproposizione delle censure di merito già formulate in appello, senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata: quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato che la mancata reiterazione delle ragioni di non ammissione delle prove era irrilevante perché esisteva già un'ordinanza motivata e, comunque, i fatti dedotti non erano decisivi; quanto al secondo, ha osservato che il Tribunale aveva già considerato il possibile contributo causale della cliente, escludendolo sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; quanto al terzo, ha rilevato che non era stata provata l'entità del danno da lite temeraria e che l'art. 96, comma 3, c.p.c. riguarda la parte vittoriosa quale creditrice, sicché la doglianza era estranea alla ratio della decisione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sospensione dell'efficacia esecutiva andava richiesta al giudice dell'appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda; è stata esclusa la condanna per lite temeraria; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'istanza di esibizione documentale, senza che la Corte ne ravvisasse la decisività nel caso concreto

  • art. 1227 c.c.

    invocato per sostenere il concorso colposo della creditrice nella produzione del danno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda di responsabilità aggravata; la Corte ha ribadito che occorre prova dell'entità del danno e che il comma 3 si riferisce alla parte vittoriosa quale creditrice

  • art. 283 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva in sede di legittimità, ma ritenuto norma non pertinente al giudizio di cassazione

  • art. 373 c.p.c.

    indicato come il corretto rimedio per chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà davanti al giudice dell'appello

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le censure di appello senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di travisamento dei fatti o delle prove non può essere dedotto in modo generico: il ricorrente deve indicare in modo puntuale perché la motivazione sarebbe realmente erronea e perché il fatto omesso sarebbe decisivo.
  • La valutazione dell'eventuale concorso causale del danneggiato ex art. 1227 c.c. è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il ricorso non si confronta con l'accertamento compiuto.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la deduzione e la prova dei relativi presupposti; inoltre il comma 3 si riferisce alla posizione della parte vittoriosa quale creditrice della somma liquidata.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata va chiesta al giudice competente per l'impugnazione immediatamente precedente, non alla Corte di cassazione, quando la legge prevede uno specifico rimedio cautelare davanti al giudice dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.