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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21743/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna riforma della decisione di merito, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per ricettazione e al trattamento sanzionatorio già definito in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che tale doglianza era manifestamente infondata perché non risultava essere stata formulata in appello una specifica richiesta, corredata da concreti elementi di fatto idonei a sostenerla. Il ricorrente richiamava, a sostegno della censura, il riconoscimento dell'attenuante speciale della ricettazione e la propria incensuratezza, elementi ritenuti non sufficienti a imporre la concessione di un ulteriore beneficio.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata solo per individuare il reato di ricettazione oggetto di condanna e di impugnazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ne fa applicazione nel ritenere generico e infondato il ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicata nella doglianza sull'omessa concessione delle attenuanti generiche; la Corte afferma che la mancata richiesta specifica in appello impedisce di dedurre utilmente la questione in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione contro l'affermazione di responsabilità deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o indeterminata è inammissibile.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere proposta utilmente in cassazione se in appello non sia stata formulata una richiesta specifica, sostenuta da concreti dati di fatto astrattamente idonei a giustificarla.
  • Il giudice di legittimità non è tenuto a censurare l'omessa applicazione d'ufficio di attenuanti generiche quando la parte non abbia sollecitato in modo adeguato il relativo potere-dovere del giudice di merito.
  • La mera incensuratezza dell'imputato e il riconoscimento di una diversa attenuante speciale non impongono, di per sé soli, la concessione delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Processo penale
  • Impugnazioni

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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